D.D.L. ZAN: PROFILI DI CRITICITA'

01.05.2021

Dott. Giovanni Maddaloni

Un tema particolarmente significativo, oggetto di dibattito politico, mediatico e collettivo, degli ultimi mesi è il così detto D.d.L. Zan.

Il Disegno di Legge (D.d.L.) Zan, dal nome del suo relatore nonché deputato del Pd Alessandro Zan, veniva approvato alla Camera dei Deputati il 4 novembre 2020 ma ad oggi è bloccato in Senato in quanto ritenuto da alcuni partiti - Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia - "non prioritario", impedendo di fatto l'avvio della discussione in Commissione di Giustizia.

Il D.d.L. Zan, suddiviso in 10 articoli,sancisceMisure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità.

All'art. 1 specifica che:

a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico;

b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;

c) per orientamento sessuale si intende l'attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;

d) per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dal l'aver concluso un percorso di transizione.

Con la Legge Zan, attraverso le modifiche degli artt. 604 bis c.p. e 604 ter. c.p., verrebbero puniti anche i reati di discriminazione e di violenza per i summenzionati motivi con:

e) reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione;

f) reclusione da sei mesi a quattro anni chi istiga a commettere o commette atti di violenza o provocazione alla violenza.

Con l'art. 7 "la Repubblica riconosce il giorno 17maggio quale Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione."

Volendo andare oltre al semplice ostruzionismo parlamentare della destra che quotidianamente i media ci propinano, la Proposta di Legge presenta delle evidenti criticità condivise anche dal centro sinistra che con appello firmato da 161 uomini e donne da sempre schierati in queste battaglie - ex presidente dell'Arcigay Aurelio Mancuso, la storica Emma Fattorini, il filosofo Beppe Vacca, ecc. - definisce il D.d.L. "pasticciato e ideologico".

In particolare, sebbene all'art. 4 "... sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte ...", i convincimenti, le opinioni e le condotte potrebbero essere penalmente rilevanti purché idonei"... a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti."

Il concetto di idoneità è palesemente ondivago e pertanto rischierebbe di minare fortemente la libertà di espressione dei cittadini su temi attuali (maternità surrogata, opportunità di adozione per le coppie omosessuali, ecc.), temendo l'applicazione delle rispettive pene .

Pare opportuno, quindi, una diversa formulazione dell'art. 4 affinché oggetto della repressione penale siano esclusivamente le opinioni e le condotte discriminatorie e violente.

Non meno preoccupante è la "pericolosa sovrapposizione della parola sesso con quella di genere" contenuta nella Legge in fieri.

La definizione di genere, che non è accettata dagli altri Paesi, crea una forma di indeterminatezza che non è ammessa dal diritto, che invece ha il dovere di dare certezza alle relazioni giuridiche. Il concetto di identità di genere previsto intende cancellare la differenza sessuale per accreditare una indistinzione dei generi, in dispregio all'art. 3 della Costituzione e alla normativa vigente per cui i diritti vengono riconosciuti in base al sesso e non al genere.

Sulla scorta delle innanzi evocate considerazioni è cristallina la necessità di emendamenti del Disegno di Legge prima che venga definitivamente approvato.

Il caso recente di Jean Pierre e Alfredo, aggrediti in metropolitana a Roma perché intenti a baciarsi è la prova tangibile che non è più possibile procrastinare una Legge ad hoc volta a punire gli autori di condotte discriminatorie e violente per motivi di sesso, di genere, di orientamento sessuale, d'identità di genere e di disabilità.