CHI ROMPE PAGA: E' SEMPRE VERO?

Avv. Deborah Di Carlo
Mevio si reca al supermercato per acquistare un vaso di vetro di murano del valore di €2000.
Una volta scelto, Mevio si reca alla cassa per effettuare il pagamento, ma appoggiato il vaso sul nastro trasportatore della cassa, questo viene urtato da Tizio, finendo a terra in pezzi. Il proprietario del negozio chiede a Mevio un risarcimento danni affermando che il contratto di compravendita si fosse concluso e che il vaso fosse sotto la sua responsabilità.
Siamo all'interno della disciplina del contratto di compravendita. Si tratta di un contratto tipico disciplinato dall'art. 1470 c.c., avente ad oggetto una res, quindi il trasferimento di un bene dietro un corrispettivo; oltre ad essere un contratto consensuale ad effetti reali e traslativi. Quindi si ha un contratto consensuale che si perfeziona con l'incontro di volontà delle parti e ad effetti reali, producendo il trasferimento della proprietà.
La compravendita è un contratto tipico i cui requisiti si trovano indicati nell'art. 1325 c.c. (accordo, causa, oggetto e forma). In particolare si tratta di un contratto ad effetti traslativi disciplinato dall'art. 1465 c.c., in base al quale il perimento di una cosa non libera l'acquirente dall'obbligo di effettuare la controprestazione, ancorché la cosa non sia stata consegnata.
L'obbligo di custodia grava sul venditore, se questi non ha ancora consegnato il bene e il soggetto, possibile acquirente, non ha ancora pagato il corrispettivo. Infatti, se nel periodo di custodia il bene perisce, perché l'alienante non ha utilizzato la diligenza del buon padre di famiglia richiesta, questi non potrà pretendere la controprestazione, quindi il pagamento da parte dell'acquirente.
In particolare, in questo caso si tratta di una vendita al dettaglio di beni di consumo.
Quando si ha il momento perfezionativo di un contratto di compravendita di un bene di consumo?
Nel momento in cui vi è l'incontro delle volontà, quindi l'accettazione della proposta. Siamo dinanzi ad una proposta contrattuale costituita dalla presenza di un prezzo sul bene e l'accettazione della proposta si ha nel momento in cui si effettua il pagamento, poiché fino a quel momento il soggetto può sempre ripensarci. Nel momento in cui il bene viene appoggiato sul nastro trasportatore della cassa, l'obbligo di custodia grava ancora sul venditore che deve predisporre un rullo adatto a trasportare beni anche particolarmente fragili.
Nel caso in esame, quindi, non solo l'obbligo di custodia del bene gravava ancora sul venditore che non aveva predisposto un trasporto sicuro del bene, ma il danno è stato causato anche da un soggetto terzo.
Semmai il venditore potrà, in virtù di una responsabilità extra contrattuale, chiedere un risarcimento a Tizio, non certo a Mevio.