ANDARE IN VACANZA E SUBIRE UN'AGGRESSIONE DA SCONOSCIUTI: QUALI SONO LE TUTELE ESPERIBILI?

01.05.2021

Dott.ssa Deborah Di Carlo

Tizio sottoscriveva con l'agenzia viaggi Alfa un contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" in un resort in Messico (c.d. pacchetto turistico disciplinato attualmente dagli artt. 82 ss del d.lgs. n. 206/2006, codice del consumo)

Trattasi di una tipologia contrattuale che si caratterizza per la prefissata combinazione di almeno due elementi rappresentati dal trasporto, dall'alloggio e dai servizi turistici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni, guide turistiche, ecc.) con durata superiore alle 24h. Inoltre la "finalità turistica" (o scopo di piacere) connotante la tipologia contrattuale in esame non è un motivo irrilevante, ma si sostanzia nell'interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare. Difatti si tratta della causa concreta che determina l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero.

Tizio, che ci concedeva la suddetta vacanza dopo un periodo particolarmente stressante sul lavoro, aveva il pieno interesse a godere dello "scopo di piacere" del suo viaggio; difatti lo stress accumulato aveva fatto crescere in lui il bisogno di una vacanza e la tipologia di viaggio "tutto compreso", la cui causa concreta è la "finalità turistica", rappresentava il perfetto soddisfacimento del suo interesse. Appena giunto in Messico, Tizio decideva di fare una passeggiata di sera in uno dei sentieri del villaggio turistico, ma, nel mentre, subiva una violenta aggressione da parte di un soggetto ignoto che, dopo avergli sferrato un pugno sul volto, lo rapinava di un orologio d'oro. A seguito dell'episodio, a causa delle lesioni subite, Tizio veniva ricoverato in ospedale dove trascorreva il resto dell'intera vacanza, facendo venir meno la finalità turistica del contratto, quale elemento essenziale, nonché causa concreta.

La risoluzione del caso in esame ed un corretto inquadramento della tutela esperibile nei confronti di Tizio impongono una breve disamina circa i profili di responsabilità dell'agenzia viaggi Alfa e la possibilità di risarcimento danni in favore di Tizio.

Il villaggio turistico nel quale si è verificata l'aggressione (fatto illecito di un terzo) può considerarsi come un ausiliario di cui l'agenzia viaggi Alfa si è avvalsa per il pacchetto turistico fornito a Tizio. Ai sensi dell'art. 1228 cc quando il debitore si avvale dell'opera di terzi, per l'adempimento dell'obbligazione, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. Per la concreta applicabilità dell'art. 1228 cc occorrono: a) l'esistenza di un danno cagionato dal fatto dell'ausiliario; b) l'esistenza di un rapporto tra ausiliario e committente (c.d. rapporto di preposizione); c) l'esistenza di una relazione di causalità (occasionalità necessaria) tra il danno e l'esercizio delle incombenze dell'ausiliario.

Nel caso di specie Tizio ha subito un danno, per l'aggressione del terzo, verificatosi a causa della mancata sorveglianza colposa del villaggio turistico; inoltre vi è un rapporto di preposizione tra l'agenzia Alfa (committente) che si avvale della struttura e il villaggio turistico (ausiliario) che fornisce il servizio di alloggio. Infine sussiste una relazione di causalità tra il danno subito da Tizio, ovvero le lesioni che l'hanno condotto in ospedale, e la necessaria ma mancante vigilanza all'interno del villaggio dove si è verificata l'aggressione. Alla luce di quanto sopra è possibile affermare che in capo all'agenzia viaggi Alfa sussista una responsabilità ex art. 1228 per il fatto colposo (mancata vigilanza) del villaggio, suo ausiliario. La stessa Suprema Corte nella sentenza n. 17724/2018 ha ritenuto l'organizzatore del pacchetto turistico responsabile del danno cagionato dal terzo; si è ribadito infatti che l'organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell'art. 14 co 2 del d.lgs. n. 111/95, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 206/2005, è tenuto a risarcire il danno subito dal consumatore, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ai terzi, della cui opera si sia avvalso per fornire la complessiva prestazione, salvo il diritto di rivalersi nel confronti di questi ultimi.

Quindi, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, è possibile affermare che l'agenzia Alfa è responsabile ex art 1228 cc per il fatto del suo ausiliario (della cui opera si è avvalso) e di conseguenza Tizio potrà chiedere il risarcimento del danno ex art. 1223 cc, nonché ex art. 2059 cc.

Nello specifico, nel momento in cui Tizio ha subito le lesioni ed è stato ricoverato in ospedale per il resto della vacanza, è venuta meno la finalità, la causa concreta del contratto che Tizio aveva firmato con l'agenzia Alfa, ovvero lo scopo turistico. In tal modo l'agenzia Alfa è divenuta inadempiente rispetto all'obbligazione assunta ai sensi dell'art. 1453 cc. In particolare ai fini della valutazione della sussistenza e della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 cc occorre tenere conto dell'interesse del creditore all'adempimento della prestazione; ciò è possibile mediante la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile sull'economia complessiva del rapporto, tanto da implicare uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale. In tema di risoluzione per inadempimento, la gravità dell'inadempimento va commisurata alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti; va commisurata alla natura e alla finalità del contratto, nonché all'interesse concreto dell'altra parte all'esatta prestazione. Vediamo, quindi, che nel momento in cui Tizio, a seguito dell'aggressione, ha trascorso la vacanza in ospedale, non ha potuto godere dei benefici sperati e soddisfare il suo pieno interesse ad un breve periodo di riposo; è in questo modo venuta meno la finalità del contratto. Pertanto può parlarsi di inadempimento sicuramente non di scarsa importanza, in quanto la situazione subita da Tizio ha effettivamente inciso sul sinallagma contrattuale e il contratto ha perso la sua primaria utilità.

A questo punto Tizio, oltre ad un risarcimento danni ex art 1223 cc, ha diritto anche ad un risarcimento da vacanza rovinata ex art 2059 cc. In tema di danno da vacanza rovinata, infatti, l'organizzatore, ossia colui che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo a procurare pacchetti turistici (in questo caso l'agenzia viaggi Alfa) assume specifici obblighi contrattuali inerenti viaggio, sistemazione, servizi. Pertanto ove le prestazioni non siano esattamente adempiute risponderà di responsabilità contrattuale con conseguente obbligo risarcitorio. Tale responsabilità, ai sensi dell'art. 1228 cc, sussiste anche nell'ipotesi in cui i fatti illeciti siano realizzati dai suoi ausiliari. Ciò accade perché nei contratti turistici "tutto compreso", come nel caso in esame, il creditore si trova a dover prendere atto dei collaboratori scelti dall'agenzia senza alcuna voce in capitolo nella scelta dei medesimi. Inoltre la prova del danno non patrimoniale del danno da "vacanza rovinata", inteso come disagio psico-fisico conseguente alla mancata realizzazione, del tutto o in parte, della vacanza programmata, è validamente fornita del viaggiatore mediante dimostrazione dell'inadempimento del contratto di pacchetto turistico. Il danno non patrimoniale da "vacanza rovinata", secondo quanto previsto in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE costituisce uno dei "casi previsti dalla legge" nei quali, ai sensi dell'art. 2059 cc, il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile.

In conclusione, alla luce della disamina precedente, l'agenzia viaggi Alfa è responsabile ai sensi dell'art. 1228 per un fatto del suo ausiliario, il villaggio vacanze che, risultando carente della necessaria sorveglianza atta a garantire l'incolumità dei suoi ospiti, ha contribuito colposamente alle lesioni subite da Tizio ad opera diretta del suo aggressore. In virtù di tale responsabilità, Tizio potrà fare domanda per il risarcimento danni patrimoniali ex art 1223 cc, potendo chiedere una somma comprensiva dei giorni di vacanza non goduti e del valore dell'orologio d'oro che gli è stato sottratto. Potrà, inoltre, richiedere il risarcimento danni non patrimoniali ex art 2059 cc per danni da "vacanza rovinata" in virtù dei patimenti subiti in un letto di ospedale in luogo di una vacanza rilassante. Inoltre l'agenzia viaggi Alfa risulta inadempiente rispetto al proprio contratto ai sensi dell'art. 1453 e 1455 cc in quanto il ricovero in ospedale per le lesioni subite ha inficiato l'interesse principale di Tizio, ovvero ha fatto venir meno la funzione del contratto di viaggio "tutto compreso" sottoscritto da Tizio. Quindi Tizio potrà fare domanda per la risoluzione del contratto per inadempimento, oltre che richiedere un risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali.