CADUTA AL CIMITERO: CHI E' RESPONSABILE?

01.07.2021

Dott.ssa Deborah Di Carlo

Cosa accadrebbe se una donna di 65 anni cadesse in un cimitero e decidesse di chiedere un parere al suo avvocato dopo due anni dall'accaduto?

La Sig.ra Tizia durante la ricorrenza del 2 novembre si trovava all'interno del cimitero comunale della sua città ed era intenta a commemorare le tombe dei defunti, dislocate in siti differenti. Nel percorrere uno dei viali interni di collegamento, Tizia, a causa di una buca coperta da arbusti e fogliame, inciampava, cadendo rovinosamente in terra. A seguito della caduta, Tizia riportava un trauma facciale, nonché traumi agli arti superiori e inferiori che rendevano necessario il ricovero presso la locale struttura ospedaliera. Dopo due anni dall'accaduto, Tizia si rivolgeva al proprio legale per conoscere le possibili azioni da intraprendere per un eventuale risarcimento danni.

Innanzitutto occorre individuare il soggetto responsabile e la relativa responsabilità che si configura nel caso in esame. Trattasi di una responsabilità extracontrattuale, ex art. 2051 c.c., responsabilità per danni da cose in custodia, facente capo al Comune ove è situato il cimitero. I presupposti per la configurazione di tale responsabilità sono: a) l'effettivo potere di controllo sulla cosa; b) l'effettivo potere di modificare una situazione di pericolo (Cass. n. 4160/2019). È un criterio d'imputazione avente un carattere oggettivo e per la cui configurabilità occorre un nesso tra la cosa in custodia e il danno arrecato, non rilevando la condotta del custode (al quale spetterà eventualmente l'onere di provare il caso fortuito).

Nel caso in esame il Comune si presenta come custode della struttura cimiteriale e di conseguenza come responsabile ai sensi dell'art. 2051 cc. Inoltre la Sig.ra Tizia è caduta a causa di una buca coperta da arbusti e fogliame, un elemento che si presenta come insidia, ovvero una situazione di fatto che per la sua oggettiva invisibilità e quindi imprevedibilità integra un pericolo occulto.

Inoltre la Sig.ra cadendo ha subito una serie di traumi configuranti una lesione del diritto alla salute costituzionalmente garantito, ovvero un danno biologico, incidendo negativamente sulle sue attività quotidiane e sugli aspetti relazionali.

Sulla base di tale analisi la Sig.ra Tizia potrà adire l'autorità giudiziaria competente per proporre, mediante atto di citazione ex art. 163 cpc, domanda di risarcimento danni ex art. 1223 e 1226 cc per le lesioni subite (trauma facciale, nonché traumi agli arti superiori e inferiori), producendo a supporto della propria pretesa risarcitoria la cartella clinica del pronto soccorso e del ricovero in ospedale oltre ad una consulenza preventiva di un medico legale attestante i traumi e le relative conseguenze fisiche che hanno inciso sulla vita della Sig.ra negli ultimi due anni. Il tutto nonostante siano trascorsi ben due anni dall'accaduto in quanto ai sensi dell'art. 2947 cc il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale. Infine, si potrebbe proporre alla Sig.ra una mediazione (qui non obbligatoria) per valutare l'eventualità di risolvere la questione in via stragiudiziale.