CANCELLAZIONE E RITARDO VOLO AEREO: I DIRITTI DEI PASSEGGERI

01.09.2022

Dott. Giovanni Maddaloni

Dopo due anni di stringenti restrizioni volte a contenere la propagazione del COVID-19, nel corso della stagione estiva appena trascorsa, il turismo ha registrato nuovi primati, tornando ad essere il protagonista indiscusso.

Infatti, nel mese di luglio, lo scalo partenopeo (Capodichino) ha registrato nuovi record europei sia di maggior numero di viaggiatori transitati in un mese sia quello di viaggiatori in un solo giorno, superando i 6 milioni di passeggeri per la prima parte dell'anno 2022.

Ad un cospicuo incremento dei voli aerei, tuttavia, i viaggiatori hanno dovuto fare i conti con un pari aumento dei relativi disservizi, consistenti in particolar modo nella cancellazione e nel ritardo della partenza del vettore aereo.

Sul punto, elemento normativo cardine di riferimento è rappresentato dal Regolamento (CE) n. 261/2004 (Normativa Comunitaria per le Compagnie Aeree in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo prolungato), il quale prevede e disciplina specificamente i diritti spettanti ai passeggeri.

In particolare, in caso di cancellazione del volo ex art. 5 del Regolamento (CE) n. 261/2004, la Compagnia aerea dovrà garantire al passeggero il diritto:

- al rimborso del prezzo pieno del biglietto entro sette giorni allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero;

- all'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale;

- ad assistenza a titolo gratuito, ex art. 9 del Regolamento (CE) n. 261/2004,consistente:

a) a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;

b) alla sistemazione in albergo qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero;

c) al trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro);

d) a due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica;

- alla compensazione pecuniaria a norma dell'art. 7 del più volte citato Regolamento, pari a:

e) 250,00 € per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 chilometri;

f) 400,00 € per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri;

g) 600,00 € per le tratte aeree che non rientranti nelle lettere precedenti.

Pare opportuno precisare che la Compagnia aerea non sarà tenuta a corrispondere alcuna compensazione pecuniaria:

- se il passeggero sia stato informato della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto;

- se sia stato informato della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e gli sia stato offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto;

- se sia stato informato della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e gli sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto.

- se, infine, la cancellazione del volo sia dovuta a circostanze eccezionali di forza maggiore non imputabili alla Compagnia aerea, come ad esempio fenomeni meteorologici.

Parimenti, ai sensi dell'art. 6 del summenzionato Regolamento Comunitario afferente la fattispecie di ritardo, qualora l'orario di partenza del volo aereo venga procrastinato di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1.500 km, di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1.500 e 3.500 km o di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree non ricomprese nei casi precedenti, il passeggero avrà diritto:

- ad assistenza consistente in pasti e bevande e a due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica;

- al rimborso del prezzo pieno del biglietto entro sette giorni, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero e all'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale se il ritardo è superiore alle ore 5;

- alla sistemazione in albergo e al trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro) se la partenza del volo aereo è rinviata di almeno un giorno.

Nel caso di mancata ottemperanza del diritto di assistenza in favore del passeggero leso, la Compagnia aerea dovrà liquidare una compensazione pecuniaria proporzionale alla tratta aerea interessata, la quale ha incontestabilmente effetti incentivanti sul vettore riguardo all'attuazione concreta di tale assistenza, la cui assenza delle conseguenze suddette comporterebbe che il rispetto del diritto al riavviamento dei passeggeri verrebbe compromesso, contrariamente all'obiettivo del Regolamento Comunitario di garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri.

Salvo e impregiudicato, infine, sarà il diritto del passeggero leso da cancellazione o ritardo del volo aereo di adire l'Autorità Giudiziaria competente per chiedere e condannare la Compagnia aerea ad un risarcimento supplementare ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (CE) n. 261/2004, come ad esempio il risarcimento del danno da vacanza rovinata ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 79/2011 (Codice del Turismo), ossia il pregiudizio correlato al tempo di vacanza non goduto ed all'irrepetibilità dell'occasione perduta.