CELLULARI E PRIVACY: IL NUMERO DI TELEFONO QUALE DATO SENSIBILE

01.11.2020

Avv.ti Federica Longo e Filomena Masi

Lo smartphone è la nostra appendice digitale, oramai è sempre più il prolungamento della nostra mano... se fino a ieri il telefono era un normale strumento di comunicazione ora, col cellulare, è la comunicazione fatta a strumento. Siamo così abituati a relazionarci col nostro piccolo amico digitale che ogni discorso circa la sua utilità e la sua potenza, nella nostra era cibernetica, risulta ormai obsoleto.

Ma ciò non ci deve fermare dal soffermarci a ragionare su alcuni aspetti che, per quanto possano sembrare banali, sono ancora di fondamentale rilevanza nella nostra vita. Siamo così abituati a iscriverci ai social network, acquistare app, rispondere a sondaggi di facebook e a cliccare sulla casella "accetto" dei "termini e condizioni" (senza nemmeno leggere poi che cosa sono questi termini e condizioni) grazie al nostro cellulare che oramai nessuno pensa più che non stiamo accettando per il tramite del nostro smartphone ma per il tramite del nostro numero di telefono.

E allora come la mettiamo con la privacy? Privacy, questa sconosciuta, tirata in ballo solo quando oramai la frittata è fatta, quando vediamo la nostra foto là dove non vorremmo, o quando ci chiama l'ennesimo operatore di call center che vuole farci aderire all'ultima strepitosa offerta che solo lui ha e che può farci risparmiare così tanto da saldare il mutuo di casa.

Senza dilungarsi sulla ormai urgente e necessaria educazione digitale, per comprendere la pericolosità del fenomeno, basta dire che non curarsi della propria privacy è un po' come dare il proprio numero di cellulare ai ragazzi più fighi della scuola per poi accorgersi che l'hanno scritto sui muri dei bagni.

Come evidenziato a livello giurisprudenziale il numero di telefono (sia esso relativo all'utenza fissa o mobile), consentendo di risalire all'intestatario, può senz'altro ritenersi un dato personale (Cass., Sez. 3 Penale, Sentenza n.46203 del 16 dicembre 2008) e, come tale, non può essere comunicato a terzi o, peggio, divulgato in pubblico senza prima il consenso del relativo titolare. Inserire pertanto una persona in un gruppo WhatsApp, senza averne ottenuto l'autorizzazione preventiva, costituisce violazione della normativa sulla privacy. La Corte di Cassazione (ex multis Cass., Sez. III Penale, Sentenza n.46203 del 16 dicembre 2008; Cass., Sez. III Penale, Sentenza n. 21839 del 17 febbraio 2011) ha più volte rimarcato che è vietato comunicare o diffondere il numero di telefono privato di un soggetto in assenza del suo consenso, configurandosi in caso contrario il reato di trattamento illecito di dati personali ex art. 167 del Codice per la protezione dei dati personali.

E ancora, la Corte di Cassazione ha affermato che commette il reato di trattamento illecito di dati personali chiunque apprenda e indebitamente diffonda un numero di telefono privato (considerato come dato personale), compromettendone la riservatezza.

L'art. 167, capo II - Illeciti penali - intitolato "Trattamento illecito di dati" del D.Lgs .n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così dispone: "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o,se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni."

Tanto premesso, cosa fare in questi casi?

Beh, in primis corre l'obbligo di consigliare di prestare molta, molta, moltissima attenzione a quelle scritte in piccolo che di solito si ignorano. In buona sostanza, iniziamo a dare peso al nostro consenso e, se oramai il nostro dato è compromesso, rivolgersi ad un legale quantomeno per una segnalazione al garante della privacy.