IL DIRITTO DI INFORMAZIONE NELLE SOCIETA' E RIMEDI AL DINIEGO

02.01.2023

Avv. Flavia Lombardi

Con il termine "informazione" ci si riferisce a tutta una serie di fenomeni diversi, in punto di fatto e di diritto.

Ad esempio, si può riferire all'oggetto di una comunicazione o alla trasmissione di una conoscenza, o alla comunicazione di qualcosa di funzionale alla conoscenza, o anche singole notizie precise.

Nel diritto societario l'informazione viene tradizionalmente definita come insieme di dati conoscitivi puri e semplici, strumentali all'esercizio di un diritto, di una facoltà o di una funzione, di un potere -dovere, interessando diversi ambiti dell'attività della società.

Per diritto di informazione in senso stretto si intende il diritto del socio, a seguito di specifica istanza, di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari[1].

Accanto al diritto di informazione, che consente al socio di effettuare un controllo di tipo mediato e indiretto, il legislatore ha riconosciuto al socio anche il diritto di consultazione, ossia il diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il diritto di ispezione o di consultazione, invece, rappresenta una forma di controllo diretta in quanto mette il socio a contatto diretto con la documentazione alla quale gli è riconosciuto accesso.

Rispetto alla disciplina previgente, l'articolo 2476 del codice civile ha considerevolmente ampliato il diritto individuale di controllo sia da un punto di vista soggettivo che oggettivo.

In caso di diniego opposto dagli amministratori all'esercizio del diritto di informazione, è applicabile il rimedio cautelare atipico previsto dall'art. 700 c.p.c., che è proprio l'atto introduttivo di cui al caso in esame.

Il rimedio di cui all'art. 700 c.p.c., infatti, è esperibile laddove la richiesta cautelare non è strumentalmente legata ad una specifica azione da incardinare, ma è volta solo ad acquisire le informazioni necessarie per valutare l'attività sociale.

Dovrà, invece, essere richiesto un sequestro probatorio ex articolo 670 cc quando una certa documentazione richiesta al fine di conseguire mezzi di prova necessari per esperire una ben individuata iniziativa giudiziale, come ad esempio l'azione di responsabilità verso gli amministratori.

Il socio che agisca ex articolo 700 cpc dovrà dimostrare la sussistenza in concreto dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Con riferimento al primo requisito, è evidente che, se il socio non amministratore non potesse esaminare l'intera documentazione sociale, non sarebbe in grado di controllare l'andamento societario e, quindi, non potrebbe tempestivamente avvalersi dei diversi strumenti giudiziari previsti per il caso di irregolarità gestorie, laddove riscontrate[2].

_______________________


[1] M. FOSCHINI, Il diritto dell'azionista all'informazione, Milano, 1959, 62 ss.

[2] R. AMBROSINI, Diritti di controllo del socio di s.r.l. alla luce della riforma societaria e tutela innominata, in Società, 2005, 1542 ss.