DIVORZIARE NON E' MAI STATO COSI' FACILE: PILLOLE DEL DIVORZIO ASSISTITO

01.04.2022

Avv. Deborah Di Carlo

La L. 162/2014 di conversione del D.L. 132/2014 ha introdotto due importanti novità: la procedura di negoziazione assistita e la procedura di separazione, divorzio o modifica delle condizioni, che le parti possono concludere dinanzi l'ufficiale di stato civile.

In particolare l'art. 12 disciplina la possibilità per i coniugi di concludere un accordo di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, recandosi direttamente presso il sindaco, quale ufficiale di stato civile, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è stato iscritto o trascritto il matrimonio.

Una procedura semplificata con due preclusioni. Non è, infatti, ammessa nel caso in cui siano presenti figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap o economicamente non autosufficienti. Inoltre il comma 3 dell'art. 12 stabilisce che "l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale".

Per tale procedura le parti possono decidere di farsi assistere da un legale e l'ufficiale di stato civile darà conto di tale scelta nell'atto stesso. L'opera del professionista, però, in questo caso non è qualificata dalla norma in termini di rappresentanza; pertanto l'avvocato non può sostituire la parte assistita davanti all'ufficiale.

Per quanto concerne l'iter procedimentale, l'ufficiale di stato civile deve ricevere dalle parti personalmente (eventualmente assistite dal legale) la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenere lo scioglimento secondo condizioni concordate oppure modificare le condizioni di separazione o di divorzio. Dopo il ricevimento delle dichiarazioni, l'ufficiale di stato civile compila e sottoscrive l'atto contenente l'accordo tra le parti.

Nel caso si tratti di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo le condizioni concordate, è previsto il "diritto di ripensamento". I coniugi, dopo aver presentato la dichiarazione, sono invitati a comparire nuovamente di fronte all'ufficiale di stato civile, non prima di trenta giorni, per la conferma dell'accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivarrà alla mancata conferma dell'accordo stesso.

L'ufficiale, subito dopo il ricevimento delle dichiarazioni, redige l'atto contenente l'accordo, dando conto nello stesso, di aver invitato le parti a comparire nella data assegnata. Ove questa sia trascorsa e i coniugi, o uno solo di essi, non hanno confermato l'accordo, l'ufficiale iscrive comunque l'atto già redatto nei registri dello stato civile, dando conto della mancata conferma da parte degli interessati. Se, invece, le parti si presentano per confermare l'accordo, l'ufficiale deve comunicare l'avvenuta iscrizione nei registri dello stato civile dell'atto contenente l'accordo di separazione o di divorzio alla cancelleria presso la quale è eventualmente iscritta la separazione o il divorzio, ovvero quella del giudice davanti al quale furono stabilite le condizioni di divorzio o di separazione oggetto di modifica.

Infine l'accordo produrrà i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.