IL REQUISITO DELL'ETA' PER CONTRARRE MATRIMONIO: ANALISI DI UNA VICENDA TELEVISIVA

01.03.2020

Dott. Simone Rossi

La seconda stagione della fiction cult di Rai 1 inizia e ruota intorno al matrimonio di una delle due protagoniste, Lia.

Ma, se ci soffermiamo ad analizzare il contesto storico e ci focalizziamo sulle ragazze, una consapevolezza inizia a pervaderci...Lenù frequenta il liceo, Lenù e Lia erano in classe insieme alle elementari, segue, quindi, che siamo dinanzi ad un matrimonio tra minorenni. Ma tutto ciò è realistico o è solo un matrimonio necessario ai fini della storia?

Il requisito della maggiore età è previsto, nel nostro ordinamento, quale elemento imprescindibile ed indispensabile per poter contrarre matrimonio (1), tanto da divenire un limite, un impedimento qualora non sia posseduto, qualora l'interessato non abbia ancora l'età richiesta, così come sancito all'art. 84 c.c. ai sensi del quale: 1. I minori di età non possono contrarre matrimonio. 2. Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni. 3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore. 4. Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione. 5. La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio. 6. Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.

La disposizione in commento, comunque, non esclude a priori e del tutto la possibilità, per i minori, di unirsi in matrimonio; ed infatti, i minori che abbiano compiuto gli anni 16 possono contrarre matrimonio, anche se, in questo caso, è necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria. La ratio è data dalla necessità della consapevolezza, da parte degli sposi, del negozio, dell'unione che viene posta in essere: per questo, si richiede che gli sposi siano in grado di comprendere quanto stanno facendo e questo, secondo il legislatore, non può avvenire se non con la maggiore età: "Il minore di età non può contrarre matrimonio, in quanto privo della necessaria acapacità volitiva e discretiva, che gli consenta di comprendere il significato dell'atto matrimoniale (2)".

Il Tribunale, quindi, per ammettere un minore sedicenne all'istituto del matrimonio, deve verificarne la capacità di intendere e volere, la maturità di rappresentarsi e comprendere il passo che sta per compiere e, soprattutto, deve verificarne la reale volontà. Si tratta di elementi difficilmente definibili in astratto, ma che debbono essere accertati e riconosciuti caso per caso. Le stesse esigenze sottese, poi, sono esposte attraverso espressioni vaghe e generiche, tanto che l'applicazione giurisprudenziale della norma ha dato luogo a svariate e contrastanti interpretazioni, sfociate spesso in difformità di comportamento che non hanno certo favorito la certezza del diritto in una materia tanto delicata quanto quella matrimoniale.

Nel caso di minori stranieri infrasedicenni, anche fosse presentato il nulla osta di cui all'art. 116 c.c., la pubblicazione dovrebbe comunque essere rifiutata, anche se fosse richiamato l'art. 27 della legge 218/1995 nella parte in cui dispone che "La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio.": infatti, come detto, il limite dei sedici anni per contrarre matrimonio è considerato principio inderogabile di ordine pubblico e non troverebbe più applicazione la legge dello Stato di appartenenza, in forza del primo comma dell'art. 16 della stessa legge 218/1995, "La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico." e, dunque, sarebbe doveroso un provvedimento di rifiuto.

Sul punto è appena il caso di evidenziare come, invece, in altre culture, i minori sono liberi di contrarre matrimonio e come, in ordinamenti ben lontani dai nostri, il fenomeno delle cd. Spose bambine sia assolutamente naturale. Orbene, anche se la diversa cultura, ad esempio quella rom, ammette le spose bambine, in Italia commette reato - atti sessuali con minore (art.609 quater) - chi convive 'more uxorio' con una minore di 16 anni, anche se c'è il suo consenso.

Inoltre, si rappresenta che poiché il diritto canonico prevede un limite di età inferiore a quello previsto dal codice civile, potrebbe capitare che venga celebrato un matrimonio perfettamente valido, secondo l'ordinamento canonico, ma non trascrivibile per difetto di età nei registri di stato civile e, quindi, inadatto a produrre effetti civili. Il Ministero dell'Interno ha ribadito che "Non è possibile trascrivere il matrimonio tra un italiano ed uno straniero celebrato all'estero quando uno od entrambi i nubendi avevano meno di sedici anni al momento della celebrazione, essendo quello dell'età minima un limite di ordine pubblico. Tuttavia, poiché l'azione di annullamento, anche nel diritto italiano, è improponibile dopo il decorso di un anno dal raggiungimento della maggiore età (art. 117, comma 2 del codice civile), si deve ritenere comunque trascrivibile il matrimonio quando la richiesta in tal senso venga effettuata dopo il decorso di tale periodo di tempo. Nel caso in cui l'età di uno o di entrambi gli sposi al momento della celebrazione sia invece ricompresa tra i sedici ed i diciotto anni, è possibile trascrivere il matrimonio se sono rispettate le condizioni di cui alla legge del paese di appartenenza del minorenne straniero. Resta salva, anche in questo caso, la possibilità di trascrivere comunque il matrimonio trascorso un anno dal raggiungimento della maggiore età3".

Nel diritto ebraico, invece, un maschio è considerato minore (katan), sino all'età di tredici anni; dall'età di tredici anni e un giorno è considerato maggiorenne (gadol) e solamente da questo momento potrà contrarre un matrimonio valido4. (4) Una femmina è considerata minore (ketannah) sino all'età di dodici anni; dall'età di dodici anni e un giorno sino all'età di dodici anni e mezzo è chiamata Na'arah (adolescente)(5). In questa situazione è considerata maggiorenne (gedolah)(6), ma il suo matrimonio - quando agisca senza tutela legale - è considerato valido solamente se orfana di padre; se questi è vivo, fino a che ella rimarrà sotto la sua tutela e fino a quando non raggiunga la piena maturità (all'età di dodici anni e mezzo più un giorno(7), avrà bisogno del suo consenso per le nozze.

In Italia "lo stesso ricorso al Tribunale per i Minorenni deve essere compiuto personalmente dal minore, non essendo ammesso che provveda il rappresentante legale (8)". I genitori, che nel codice civile del 1942 davano loro il consenso al matrimonio, svolgendo il ruolo che tocca al Tribunale per i Minorenni dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975, sono obbligatoriamente sentiti dallo stesso Tribunale, così come il pubblico ministero. In sostanza, il procedimento del Tribunale per i Minorenni, mancando nella normativa delle previsioni o delle indicazioni rigide circa gli elementi di valutazione, tende ad esaminare le motivazioni addotte dalle parti, dando notevole rilevanza ai gravi motivi: tra questi, spesso ricorrenti lo stato di gravidanza della minore, la sussistenza di una convivenza more uxorio, ragioni di ordine familiare quali un cattivo rapporto con i genitori, ma anche motivazioni economiche in quanto lo status coniugale può consentire una posizione migliorativa in alcune graduatorie di lavoro. Nell'accertamento dei requisiti per l'autorizzazione alle nozze, è necessario sentire il pubblico ministero e i genitori. La legge non richiede quindi il consenso espresso dei genitori quale requisito di autorizzazione al matrimonio, ma solo il loro ascolto al fine di valutare i presupposti dell'autorizzazione stessa. I genitori possono certamente opporsi al matrimonio ma possono impedirlo soltanto qualora i motivi di opposizione siano fondati e accolti dal giudice.

Il decreto che autorizza il matrimonio, una volta emesso, può essere impugnato con reclamo in Corte di Appello da parte dei nubendi, dei genitori, del tutore e del pubblico ministero nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione: decorso tale termine, senza che sia stato presentato ricorso, il decreto acquisto efficacia e deve essere eseguito e, quindi, gli sposi possono presentarsi dall'ufficiale dello stato civile per procedere alle pubblicazioni di matrimonio.

Secondo parte della dottrina, la minore età comporta una vera e propria incapacità giuridica (di carattere speciale) al matrimonio: al minore manca, infatti, non solo l'idoneità a compiere l'atto, ma altresì la capacità a divenire titolare del rapporto, che con l'atto si costituisce, sicché è esclusa ogni forma di rappresentanza, sia legale, sia volontaria9. Al minore ultrasedicenne che chiede, con istanza personale al tribunale dei minori del luogo di residenza, di essere ammesso al matrimonio (art. 38 disp. att. c.c.), è come se venisse conferita - per un singolo e specifico atto - una particolare fattispecie di capacità di agire che non consente l'esercizio a mezzo di procuratore.

La maturità psicofisica viene comunemente individuata nella volontà spontanea e consapevole del vincolo, ossia, nel serio impegno ad affrontare la vita coniugale e le responsabilità che ne discendono, avuto riguardo agli artt. 143 ss. c.c. La maturità dev'essere vista in funzione dell'integralità e complessità del rapporto matrimoniale: in sostanza è una formula sintetica per indicare la complessiva maturità del minore: non è sembrato che l'accertamento fosse scindibile in una valutazione distinta della maturità fisica e di quella intellettuale10.

Nella concretezza della fattispecie, infine, i minori che intendano sposarsi devono infatti rivolgersi al Tribunale per i Minorenni territorialmente competente (circoscrizione di residenza) presentando un'apposita domanda di autorizzazione alla quale devono essere allegati:

  • certificati di nascita;

  • certificati di residenza;

  • certificato medico che descriva, con motivata e dettagliata relazione, l'evoluzione psicofisica del soggetto/i, dalla quale possano trarsi elementi per giudicare la maturità per un anticipato matrimonio;

  • se la minore si trova in uno stato di gravidanza: certificato di gravidanza.

Con il matrimonio, il minore è emancipato di diritto. L'emancipazione è uno status che comporta l'estinzione della responsabilità genitoriale sul minore; l'obbligo di mantenimento potrebbe comunque permanere nel caso in cui il figlio continui a vivere nello stesso nucleo familiare e né lui né l'altro coniuge dispongano dei mezzi necessari al mantenimento; nonché l'acquisto di una limitata capacità di agire (per i soli atti di ordinaria amministrazione) - capacità che normalmente si acquista solo con il compimento dei 18 anni.

Il minore emancipato, che sia stato autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore, ad esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore, acquista la capacità di compiere da solo ogni atto eccedente l'ordinaria amministrazione, anche se estraneo all'esercizio dell'impresa, salvi gli atti specificamente vietati dalla legge.

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1 R. CALVIGIONI, Il matrimonio del minore di età

2 G.Ferrando, A.Querci, L'invalidità del matrimonio e il problema dei suoi effetti, p. 112, Ipsoa Ed., 2007

3 F. Vitali, Lo Stato civile, Ed. Il sole24ore, Milano, 2003, p. 358; Massimario, paragrafo 9.1.1, capoverso 3°; Lipari, Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale di stato civile, in Comm. Cian, Oppo, Trabucchi, II, Padova, 1992, 130; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, 9a ed., Napoli, 1966, 25

4 Kiddushin 50b; Yad, Ishut 2, 10; 4, 7; Shulchan Arukh, Even HaEzer 43, 1.

5 Yad, Ishut 2, 1.

6 Yad, Ishut 2, 6.

7 Yad, Ishut 2, 2-3; 3, 11-13; 4,8; Gerushin 11,6; Kiddushin 43b; 44b; Shulchan Arukh, Even HaEzer 37, 11; 155, 20-21.

8 G.Ferrando, A.Querci, L'invalidità del matrimonio e il problema dei suoi effetti, p. 32, Ipsoa Ed., 2007

9 Lipari, op. cit., p. 25

10 T. Min. Palermo, 1.7.1981