INSIDIA SUL MANTO STRADALE: RESPONSABILITA' DEL COMUNE

02.10.2023

Avv. Deborah Di Carlo

Se un soggetto, mentre percorre a velocità moderata una strada scarsamente illuminata, si imbatte in una buca non visibile, perché coperta dall'acqua e non segnalata in alcun modo, presente sul fondo stradale, riportando danni all'autovettura, a chi può rivolgersi per un eventuale risarcimento danni?

Nel caso di specie, deve considerarsi che, quanto al profilo della responsabilità per danni da cose in custodia va individuato come soggetto responsabile il Comune ex art. 2051 cod.civ. Il Comune, in quanto ente pubblico preposto alla gestione delle strade è responsabile della manutenzione delle stesse e dell'efficace controllo e costante verifica dello stato dei luoghi, tale da impedire l'insorgere di cause di pericolo per i cittadini.

In particolare, nel caso in esame, è presente il requisito oggettivo della non visibilità del pericolo. Infatti, il soggetto, che procedeva a velocità moderata lungo una strada scarsamente illuminata, si è imbattuto in una buca stradale, completamente ricoperta dall'acqua e in alcun modo segnalata, riportando danni alla propria auto. Di conseguenza il risarcimento del danno per responsabilità da cose in custodia ricade sul gestore della strada, il Comune, il quale non ha provveduto a segnalare quel preciso pericolo che ha, quindi, cagionato un danno al soggetto.

Tanto, del resto, è stabilito dall'art. 2051 cod. civ. che evidenzia una presunzione di responsabilità dell'ente che deve custodire e gestire la strada in modo da non creare problemi agli utenti in transito. Inoltre, nel descritto caso, la buca stradale è un evidente frutto di trascuratezza del manto stradale non adeguatamente segnalato.

La giurisprudenza, infatti, è ormai pacifica nell'affermare che "l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe" (Cass. n. 24529/2009; dello stesso tenore Cass., Sez. IV, 19 marzo 2018, n. 6703; Trib. Lecce., n. 3357/2017).

Nello specifico, dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade e sulle pertinenze poste all'interno dell'abitato (L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 16, lett. b, allegato F) discende, non solo, l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dal R.D. 15 novembre 1923, n. 2056, art. 15, ma anche quello della custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. (Cass. n. 24149/2010). Sicché, il Comune, quale proprietario nonché custode, dovrà esser chiamato a rispondere ex art. 2051 c.c. dei danni cagionati agli utenti della strada.

La disposizione di cui all'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva ascrivibile a coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano con la res che ha cagionato l'evento lesivo un rapporto di custodia e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale (cfr., Cass., n. 4035/2021).

Responsabilità ex art. 2043 c.c.

La responsabilità del Comune per i sinistri da insidia stradale rinviene anche sotto un diverso aspetto e, più precisamente, ai sensi dell'art. 2043 c.c. Invero, la P.A., nell'esercizio del suo potere discrezionale di vigilanza e controllo dei beni demaniali, è sempre tenuta all'osservanza del generale principio del neminem laedere, sicché deve far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, non visibile e non prevedibile, che dia così luogo alla c.d. insidia stradale. Né può sottacersi che l'art. 14 del Codice della Strada disciplina i poteri ed i compiti degli enti proprietari delle strade e stabilisce che "è compito degli Enti proprietari delle strade farsi carico della manutenzione e gestione delle stesse in qualità di custodi, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione". Sul punto, la Suprema Corte si è così pronunciata: "Qualora non venga in discussione la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ., l'ente pubblico proprietario o concessionario di una strada, risponde comunque dei pregiudizi subiti dall'utente, secondo la regola generale stabilita dall'art. 2043 cod. civ., norma che non limita affatto la responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un'insidia o di un trabocchetto. Ne deriva che, mentre spetta al danneggiato provare l'anomalia del bene, la quale va considerata fatto di per sé idoneo – in linea di principio – a configurare il comportamento colposo della P.A., incombe a quest'ultima dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l'impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo" (Cass., 06.11.2012, n. 19161). In altri termini, la fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. non limita la responsabilità della P.A. alle sole ipotesi di esistenza di un'insidia o di un trabocchetto, in quanto la c.d. insidia stradale integra, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, una situazione di pericolo occulto (cfr., Cass., sentenza 19.11.2009, n. 24428).

Proprio per quanto attiene al requisito soggettivo della non prevedibilità del pericolo, occorre ribadire che, se il soggetto, nel rispetto delle norme stradali e della comune diligenza, avanzava sulla suddetta strada ad una velocità moderata, si delinea anche una responsabilità ex art. 2043 c.c. sul gestore della strada; difatti la buca, considerata un pericolo stradale, non era né prevedibile, né evitabile dall'utente in transito. Di conseguenza si configura nel caso di specie un rapporto causa-effetto tra l'insidia stradale presente sulla strada, dovuta all'incuria del Comune e i danni riportati dall'auto del soggetto.