LA DISCIPLINA INTERNAZIONALE DELL'USO DELLE ARMI NUCLEARI

01.03.2022

Dott.ssa Flavia Lombardi

La minaccia di Putin di scatenare una guerra nucleare sta balzando di telegiornale in telegiornale, ma è così semplice, per uno Stato, minacciare l'uso di un'arma nucleare?

Qual è lo stato dei lavori, in merito, sul piano internazionale?

Le armi nucleari sono le armi di distruzione di massa più note, sono quelle armi che, purtroppo, tutto il mondo ha imparato a conoscere con la Seconda guerra mondiale e la Guerra fredda. Quest'ultima, infatti, si è basata in gran parte sull'equilibrio nucleare tra due superpotenze dotate di arsenali nucleari tali da rimuovere per sempre ogni tipo di forma vivente dalla faccia della Terra.

Le armi nucleari comprendono la bomba atomica, la bomba all'idrogeno (bomba termonucleare) e la bomba a neutroni.

Secondo una relazione del 1996 della Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite, l'uso di armi nucleari viola, tuttavia, in generale il diritto internazionale umanitario a causa delle sue riflessioni anche se non esiste un veto generale e universale né nella consuetudine internazionale né nel diritto dei trattati internazionali.

Il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari del 1996 (CTBT, Comprehensive Test Ban Treaty) bandisce assolutamente gli esperimenti nucleari (art. 1) e prevede l'istituzione dell'Organizzazione per il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (art. 2.1). Ne fanno parte anche i cinque paesi ufficialmente dotati di arsenale nucleare (USA, Russia, Gran Bretagna, Francia, Cina) [1].

Ai sensi del trattato, gli Stati firmatari s'impegnano a non mettere mai a punto, sperimentare, creare, realizzare, comperare, avere, immagazzinare, dislocare, impiegare né tanto meno minacciare di utilizzare armi nucleari o altri dispositivi esplosivi atomici, in alcuna circostanza.

A New York, dal 15 giugno al 7 luglio 2017 si è tenuta la Conferenza delle Nazioni Unite per negoziare uno strumento giuridicamente vincolante per proibire le armi nucleari e che porti alla loro totale distruzione che ha portato alla approvazione del Trattato per la proibizione delle armi nucleari (TPNW).

Il trattato è stato aperto alla firma dal 20 settembre 2017. Si tratta del primo strumento giuridicamente vincolante che non solo mette al bando l'utilizzazione delle armi nucleari, ma soprattutto indica agli Stati parte una roadmap per la loro avanzante rimozione totale [2].

Dopo la Convenzione per la proibizione delle armi biologiche del 1972 (BWC), la Convenzione per la proibizione delle armi chimiche del 1993 (CWC), il Trattato per la proibizione delle armi nucleari completa quel set di norme che vietano l'utilizzo di armi di distruzione di massa.

Le precedenti due convenzioni per la proibizione e la distruzione delle armi chimiche e batteriologiche hanno un titolo identico con tale formulazione: Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and use of Chemical Weapons and on their Destruction, e Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and use of Bacteriological (Biologic) and Toxin Weapons and on their Destruction. Tale formulazione chiara ed imperativa segna una pietra miliare nella proibizione di tali armi e nella loro distruzione. Nel caso del trattato per la proibizione delle armi nucleari, il titolo - Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons [3] - omette tutta la parte relativa allo sviluppo, produzione, accumulo e soprattutto alla distruzione di tali armi. Ovviamente, però, il Trattato si occupa anche di questi aspetti ma senza questa specificazione significa che la distruzione delle armi nucleari non rientra negli obblighi generali del trattato come avviene nel caso delle convenzioni sulle armi batteriologiche e chimiche.

Tale estromissione ha indotto gli Stati durante i negoziati di giugno e luglio a cambiare il titolo dell'articolo 1 che stabilisce le proibizioni (prohibitions) e non più gli obblighi generali (general obligations) del trattato, modificando la proposta emersa durante i negoziati ed elaborata dalla Presidente della Conferenza a maggio, che stabiliva all'articolo 1 gli obblighi generali senza però comunque includere, come accade nel BWC e nel CWC, la distruzione delle armi nello scopo del trattato.

Il Trattato riprende la clausola Martens in base alla quale, nella formazione di una norma consuetudinaria inerente al diritto dei conflitti armati, la diuturnitas (vale a dire l'elemento oggettivo della ripetizione) non è necessaria, o quanto meno assume un ruolo meno significativo rispetto all'opinio iuris ac necessitatis (cioè la percezione della doverosità sociale della condotta).

In realtà la clausola, inserita nei preamboli alle Convenzioni dell'Aia del 1899 e del 1907 sul diritto dei conflitti armati, prevedeva che, in attesa di una completa codificazione del diritto in materia, «le popolazioni e i belligeranti restano sotto la salvaguardia e sotto l'imperio dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti fra le nazioni civili, dalle leggi di umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica». L'interpretazione successiva è dovuta alla prassi degli Stati.

Prevedere la clausola ha avuto il chiaro significato di riaffermare che la minaccia e l'uso delle armi nucleari sarebbe contrario alle leggi dell'umanità e ai dettami della pubblica coscienza.

In definitiva, possiamo dire che il Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari risulta essere un valido tentativo da parte della comunità internazionale nel provare a proibire le armi nucleari e traccia un percorso, seppur complesso, per gli Stati che decidono di eliminare o rimuovere dal proprio territorio le armi nucleari.

Ma quanto sin qui ottenuto sul piano internazionale servirà a scongiurare la minaccia russa?

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[1]https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/temi_globali/disarmo/armi_nucleari/trattati_multilaterali/ctbt.html

[2] Iaria A., Un Trattato sulla proibizione delle armi nucleari: un passo in avanti? In Nuclear News n. 5/2016 supplemento a Sistema Informativo a Schede - Archivio Disarmo ISSN 2385-2984 11/2016, pp 2-5; Iaria A., I negoziati del marzo 2017 per un trattato sulla proibizione delle armi nucleari in Nuclear News n. 1/2017 supplemento a Sistema Informativo a Schede - Archivio Disarmo ISSN 2385-2984 04/2017.

[3] https://undocs.org/A/CONF.229/2017/8