LA PROCURA ALL'INCASSO: ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE

01.04.2020

Dott.ssa Giulia Rizzo

 È noto che per soddisfare le ragioni del proprio assistito qualsiasi avvocato esercente la professione debba ricevere l'incarico a rappresentare e difendere la parte davanti all'Autorità Giudiziaria (1).

La ragione di tale presupposto processuale risiede nella circostanza che le parti essendo prive di quelle cognizioni tecnico-giuridiche necessarie per far valere le proprie ragioni in giudizio o comunque per difendersi davanti all'Autorità Giudiziaria debbano necessariamente ricorrere all'apporto di soggetti che di tali cognizioni sono invece muniti (2).

È anche noto però che se da un lato l'interessato è tenuto a firmare la c.d. procura alle liti, in assenza della quale il difensore non può agire in giudizio, dall'altro lato, quest'ultimo è tenuto al rispetto, come si dirà in seguito, dei doveri di lealtà e probità che la professione comporta.

In prima battuta, giova evidenziare, in via generale, che l'istituto della procura alle liti, di cui all'art. 83 c.p.c., non esige una forma solenne, essendo sufficiente per la sua esistenza che la volontà di conferire al difensore o ai difensori, in caso di pluralità di incarico, i relativi poteri e facoltà processuali risulti dal contesto dell'atto (3).

Al di là di queste premesse meramente intuitive, la procura alle liti, all'atto pratico, consente al difensore di compiere e ricevere nell'interesse della parte tutti gli atti del processo che non siano dalla legge riservati personalmente alla parte (4).

Tuttavia, ci si è chiesti se l'avvocato possa, nell'ambito del suo ius postulandi (5), riscuotere le somme dovute al proprio cliente pur in difetto di una specifica autorizzazione.

La domanda sorge spontanea in quanto nella procura alle liti potrebbe non essere specificamente indicata nonché autorizzata la procura all'incasso delle somme di pertinenza del cliente; pertanto, laddove tale autorizzazione venga a mancare il difensore non è legittimato a riscuotere somme in nome e per conto del proprio assistito, seppur con qualche eccezione, come si dirà a breve.

È altrettanto logico che se il difensore comunque, in mancanza di autorizzazione, procedesse alla riscossione delle somme, violerebbe quel dovere di lealtà e di probità che tanto potrebbe costargli l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

E vi è di più, in quanto il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è tenuto a promuovere la sanatoria, assegnando un termine perentorio alla parte per la regolarizzazione degli atti viziati (6).

Ritornando alla domanda posta inizialmente, occorre fare qualche precisazione.

Si è detto, dunque, che l'avvocato, se non è specificamente autorizzato, non è legittimato a riscuotere le somme dovute al proprio cliente. Tuttavia, pur in difetto di una specifica autorizzazione, la legittimazione del difensore a riscuotere somme può trovare titolo, ai sensi dell'art. 1188, co. 1 c.c.7, qualora al legale venga riconosciuta la qualità di "indicatario" di pagamento, detto in altri termini, di adiectus solutionis causa (8).

Ciò in virtù della considerazione che se dall'interpretazione della procura alle liti si possa desumere che il difensore sia stato indicato quale destinatario del pagamento, il versamento allo stesso di somme di pertinenza del proprio cliente libererebbe il debitore sulla base del principio che la titolarità di un diritto non ne implica la necessaria gestione da parte del titolare, il quale ben può affidarla ad altri. Pertanto, a prescindere dall'esistenza di una espressa previsione concernente il potere di riscuotere somme, il difensore può, alla luce di quanto appena detto, ed in qualità di "indicatario" di pagamento, legittimamente incassare anche in difetto di procura speciale (9).

Ebbene, si può facilmente concludere che l'istituto della procura alle liti, oltre a consentire al difensore di agire in giudizio a tutela degli interessi del proprio assistito, può, se ben interpretato, lasciare un margine minimo di "autonomia" al legale anche laddove manchi espressamente una specifica autorizzazione nell'atto stesso.

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1) È doveroso però sottolineare che, ai sensi dell'art. 82 c.p.c., in via del tutto eccezionale, le parti possono stare in giudizio personalmente davanti al Giudice di pace nelle cause in cui il valore non ecceda euro 1.100.

2) V. codice di procedura civile ragionato, V edizione - 2017, di A. Carratta, nel Diritto Editore, p. 155

3) Cass. civ., SS.UU., 14 settembre 2010, n. 19510 su www.smartlex.it

4) Si fa riferimento ad esempio alla confessione, al proporre la querela di falso, al deferire e riferire il giuramento decisorio, al prestare giuramento ecc., v. codice di procedura civile ragionato, V edizione - 2017, di A. Carratta, nel Diritto Editore, p. 159

5) Lo ius postulandi, ricavabile dall'art. 84 c.p.c., consiste nell'insieme dei poteri e facoltà del difensore il cui esercizio - da parte di quest'ultimo- è finalizzato a soddisfare le ragioni della parte che assiste, v. codice di procedura civile ragionato, IV edizione - 2016, di A. Carratta, nel Diritto editore, p. 148

6) Cass. civ, ord. del 7.5.18, n. 10885 su www.smartlex.it, v. anche codice di procedura civile ragionato, V edizione - 2017, di A. Carratta, nel Diritto Editore, p.294

7) L'art. 1188 co.1 c.c. sancisce che "il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentate ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo", v. codice civile studium, LaTribuna, ed. 2017

8) Cass. civ. Sez. III, sent. del 23.6.97, n. 5579 su www.smartlex.it

9) Cass. civ., Sez. III, sent. del 25.09.2018 n. 22544 su www.smartlex.it