L'ANNULLAMENTO DI UNA DONAZIONE DISPOSTA DA UN BENEFICIARIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Dott.ssa Deborah Di Carlo
Il soggetto beneficiario dell'amministrazione di sostegno, ai sensi dell'art. 409 c.c., conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.
Il caso di specie inerisce la possibilità per Caio (amministratore di sostegno) di impugnare la donazione fatta da Tizia (beneficiaria) e avente ad oggetto la propria seconda casa sita nella località balneare Beta.
L'art. 404 c.c. stabilisce che ove una persona, affetta da infermità, menomazione fisica o psichica, non riesca a provvedere ai propri interessi, possa essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha residenza o domicilio.
Difatti nel caso in esame, il 15.04.18, il giudice tutelare di Alfa nominava Caio amministratore di sostegno di Tizia, la quale era affetta dalla sindrome da "shopping compulsivo" che l'aveva spinta ad indebitarsi e sottrarre beni e denaro al fratello Sempronio. Inoltre il provvedimento di nomina disponeva che: a) l'amministratore avesse la rappresentanza esclusiva di Tizia per alienare o ipotecare propri beni immobili; b) l'amministratore dovesse assistere Tizia per i contratti di finanziamento e acquisti diversi dai beni alimentari o strettamente necessari.
A questo punto si introduce la questione fondamentale, ovvero se la donazione disposta da Tizia in favore del fratello Sempronio rientri fra gli atti per i quali il beneficiario conserva la propria capacità di agire, oppure se possa essere annullata su istanza di Caio amministratore di sostegno. La donazione, ai sensi dell'art. 769 c.c., è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.
Nel caso di specie Tizia donava al fratello Sempronio un immobile di sua proprietà in segno di riconoscimento per averla fatta sottoporre all'amministrazione di sostegno, poiché con il tempo notava miglioramenti nella propria vita. Ai sensi dell'art. 774 c.c. coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni non possono fare alcuna donazione. All'interno del codice civile non sussiste alcun divieto legislativo di donare rivolto ai beneficiari di amministrazione di sostegno, ma, come evidenziato dalla Corte Cost. Sent. n. 114/2019, sono fatti salvi gli specifici limiti disposti caso per caso dal giudice tutelare ai sensi dell'art. 411 co.4 primo periodo, c.c.. Nel provvedimento di nomina del giudice tutelare di Alfa, è disposto che l'amministratore ha la rappresentanza esclusiva di Tizia per alienare o ipotecare propri immobili. L'alienazione è l'atto giuridico con cui si trasferiscono ad altri una proprietà o un diritto sui beni del proprio patrimonio mediante vendita, mutuo, donazione, ecc.
Tizia in questo caso ha disposto, mediante donazione, l'alienazione della sua seconda casa in favore di Sempronio suo fratello. Quindi, sebbene, nel codice civile non si vieti espressamente la donazione fatta dal beneficiario di amministrazione di sostegno, nel caso in esame il giudice ha imposto la rappresentanza esclusiva in capo all'amministrazione per l'alienazione di beni immobili. Inoltre, ai sensi dell'art. 409 c.c., Tizia conserva la capacità di agire solo per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva dell'amministratore. Ergo, disponendo con donazione, l'alienazione dell'immobile, Tizia ha difatti violato i limiti imposti dal giudice tutelare nel provvedimento di nomina. Caso diverso sarebbe stato se avesse compiuto un atto non espressamente vietato nel codice civile, né sottoposto alle condizioni del giudice tutelare.
In conclusione e alla luce della disamina di cui sopra è possibile affermare che: a) Tizia in virtù del provvedimento di nomina non ha la capacità di agire per gli atti che richiedono la rappresentanza esclusiva; b) fra tali atti il giudice tutelare di Alfa annovera l'alienazione di propri immobili; c) Tizia, donando la sua seconda casa a Sempronio, ha effettivamente violato il provvedimento di nomina e disposto l'alienazione senza di fatto avere alcuna capacità di agire.
A questo punto Caio, amministratore di sostegno, ai sensi dell'art. 412 c.c., potrà mediante istanza richiedere l'annullamento della donazione fatta da Tizia, quale atto compiuto in violazione del provvedimento di cui all'art. 409 c.c., poiché consistente nell'alienazione di un proprio bene immobile per cui era richiesta la rappresentanza esclusiva dell'amministratore Caio. Tale azione è soggetta a prescrizione quinquennale il cui termine inizierà a decorrere solo dalla cessazione dello stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.