LE AZIONI VIOLENTE COMMESSE DURANTE LA FASE DEL SONNO REM

01.07.2020

Dott.ssa Flavia Lombardi

Il sonno è una funzione biologica necessaria ed indispensabile della vita di un individuo. Si tratta di un fenomeno psicofisiologico che si manifesta una o più volte nell'arco di una giornata e che si caratterizza per una modificazione della coscienza con un parziale distacco dalla realtà e riduzione dell'attività della maggior parte delle funzioni vegetative.

Difatti, il sonno è un processo dinamico e complesso che, dal punto di vista neuro-comportamentale, può distinguersi in due fasi principali che si succedono con una ciclicità pari a circa 70-120 minuti:

  • il sonno c.d. REM (Rapid Eye Movements), caratterizzato dalla presenza di movimenti oculari rapidi;

  • il sonno c.d. non REM, privo di movimenti oculari rapidi.

Il primo - o sonno desincronizzato - occupa circa il 20-25% del tempo totale di sonno ed è spesso associato a sogni vividi e ad un'intensa attività cerebrale. Difatti, in questa fase, il cervello diviene elettricamente e metabolicamente attivo e la sua attività si caratterizza per la presenza di movimenti oculari rapidi, riduzione del tono muscolare.

Il sonno non REM - chiamato anche sonno sincronizzato - si caratterizza, invece, per una ridotta attività neuronale e rappresenta circa il 75% del tempo di sonno totale.

Tra i disturbi primari del sonno vengono incluse le c.d parasonnie, ovvero gli episodi violenti commessi durante il sonno (1). Queste comprendono disturbi da attivazione parziale da vari stadi del sonno, quali: il disturbo da incubi, il pavor nocturnus, il sonnambulismo e le parasonnie NAS.

Particolarmente rilevanti sono le parasonnie della fase REM e, nello specifico, i disturbi del comportamento che emergono durante la fase REM, o REM Behaviours Disorders.

Si tratta di disturbi comportamentali del sonno che si caratterizzano per l'insorgenza di episodi - di durata variabile da 1 a 20 minuti - di comportamenti psico-motori a carattere complesso, come parlare, ridere, fino a tradursi in comportamenti francamente violenti con pericolo di commettere atti di lesionismo verso se stessi o verso gli altri (2). Il comportamento violento sembra spesso la rappresentazione di sogni vividi e minacciosi (ad esempio, presenza di animali o di soggetti estranei nella stanza), in cui il soggetto agisce per difendersi. Difatti, nella maggior parte dei casi, i soggetti che si risvegliano in preda al panico riferiscono di aver avuto un sogno il cui contenuto appare congruo con i comportamenti messi in atto durante il sonno.

In ambito forense, al fine di verificare la presenza di tale disturbo si fa ricorso alla videopolisonnografia. In particolare, nel corso della registrazione videopolisonnografica, che può essere eseguita solamente in un laboratorio del sonno in possesso di determinati requisiti tecnico-scientifici riconosciuti e certificati dall'Associazione Italiana di Medicina del Sonno, il soggetto viene fatto dormire in una stanza insonorizzata vicina alla sede di registrazione ove sono collocate le attrezzature necessarie per l'esame. Di fronte al letto viene collocata una telecamera a raggi infrarossi, adatta alla registrazione notturna, ed un microfono ambientale per la registrazione sonora; inoltre, il paziente viene collegato ad apparecchi dedicati alla registrazione dei parametri fisiologici quali: elettrocardiogramma, elettroencefalogramma, elettromiogramma solitamente del muscolo milioioideo.

Le parasonnie non sono dei processi responsabili del sonno e della veglia, ma fenomeni comportamentali e vegetativi indesiderati che si manifestano durante il sonno: pertanto, i comportamenti automatici complessi che caratterizzano questi disturbi, compresi quelli violenti, rappresentano degli automatismi che esulano dalla piena consapevolezza (coscienza) e capacità di esercitare un controllo volontario sull'atto (volontà). Difatti, durante l'automatismo, l'individuo realizza atti semplici e/o complessi senza avere coscienza di ciò che sta realizzando.

Difatti, l'accesso alla memoria procedurale sarebbe conservato, mentre l'accesso a quella dichiarativa (episodica e semantica) risulterebbe alterato; il comportamento e l'amnesia successiva troverebbe una parziale spiegazione proprio in questa alterazione dei processi mnesici.

L'ordinamento giuridico italiano, a differenza di quanto avviene in quello anglosassone, non si è occupato della responsabilità dei soggetti autori di comportamenti violenti nel sonno. Si ritiene, tuttavia, che i REM Behaviours Disorders rappresentino il prototipo di atti non controllabili dalla volontà dell'agente e, pertanto, a lui non imputabili. Pertanto, il soggetto che ha compito atti violenti durante il sonno non dovrebbe essere ritenuto responsabile delle sue azioni. In tale contesto, infatti, la punibilità appare esclusa ex art. 42, comma 1, c.p, poiché la condotta dovuta ad una condizione di automatismo esclude che il soggetto l'abbia commessa con coscienza e volontà; in tal caso, inoltre, non essendo il fatto antigiuridico espressione di una condizione di infermità mentale, non è ammessa la valutazione sulla pericolosità sociale e non vi è applicabilità di misure di sicurezza.

Tuttavia, se il soggetto è consapevole del proprio disturbo e manifesta episodi ricorrenti di comportamenti violenti durante il sonno, qualora egli non adotti ogni cautela per impedirne il manifestarsi o per proteggere terzi, potrà rispondere del delitto compiuto in tali circostanze a titolo di dolo eventuale, se si è posto in tale condizione prevedendo ed accettando il rischio di commettere un reato. Ciò con la conseguenza di un addebito di lesioni personali o, anche, di omicidio doloso, oppure di colpa cosciente se si è rappresentato, ma al tempo stesso ha escluso, la possibilità di commettere un reato.

Se invece i comportamenti violenti sono riconducibili a disturbi di natura psichiatrica, occorre valutare lo stato psicopatologico del soggetto onde stabilire se tali fenomeni rappresentino un "sintomo collaterale" di un disturbo psichiatrico sottostante, magari non ancora pienamente manifesto (c.d reato-sintomo), che conferisca all'atto-reato valore di malattia. In tal caso, la punibilità potrà essere esclusa o diminuita a seconda del grado di infermità del disturbo psicopatologico di cui il soggetto è portatore e, in presenza di pericolosità sociale, potrà essere applicata una misura di sicurezza.

In conclusione, si può considerare che un soggetto che abbia commesso un delitto causalmente correlabile a tale disturbo non sia penalmente responsabile, a meno che, pur consapevole del pericolo di arrecare danno a sé ed ad altri, abbia omesso di adottare tutte quelle cautele necessarie affinché l'evento avverso, in quanto prevedibile e pertanto prevenibile ed evitabile, non si potesse verificare.

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1) THORPY M.J., GLOVINSKY P.B., "Parasomnias", Psychiatric Clinics of North Amercia, 1987, p. 623.

2) FORNARI U., DELSEDIME N., MILANO M.M., Percorsi clinici e discipline forensi, Torino, 2005, p. 190.