LIBERTA' DI RIUNIONE, UNA LIBERTA' CONTROVERSA. COSA SUCCEDE NEGLI USA E NEI PAESI ISLAMICI?

01.09.2022

Avv. Luca Mariani

Preliminarmente, è appena il caso di rammentare che la prima esperienza costituzionale moderna in cui si è affermata la libertà di riunione, senza che questa fosse garantita in alcuna fonte scritta, è proprio quella anglosassone. Successivamente, tale libertà è stata prevista nel primo emendamento alla Costituzione degli U.S.A., come libertà di riunione o freedom of assembly, con riferimento all'esercizio del diritto di petizione (anche se nei successivi sviluppi giurisprudenziali si è progressivamente "affrancata" da esso)[1].

Giova rappresentare che, nell'ordinamento statunitense, non esiste una reale e tecnica distinzione tra libertà di riunione e libertà di associazione; ed infatti le espressioni freedom of assembly e freedom of association possono essere usate indistintamente.

La libertà in questione viene definita come diritto individuale delle persone di riunirsi e, in formazione collettiva, esprimere, promuovere, perseguire e difendere le proprie idee. Il diritto di riunione/associazione è riconosciuto come un diritto dell'uomo, diritto politico e libertà civile.

Corre l'obbligo di evidenziare, comunque, che l'espressione freedom of assembly è spesso usato in contesti afferenti il diritto di protesta mentre freedom of association viene spesso utilizzata con riferimento a contesti giuslavoristi.

Più specificamente, il diritto in parola, è definito "the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances".

A livello internazionale, l'argomento trova diverse violazioni soprattutto nei Paesi in guerra civile, che porta ad una privazione totale delle Libertà fondamentali.

Questo però è il punto di vista Occidentale dell'argomento, in quanto si può contestare la privazione delle Libertà, solo qualora le Carte costituzionali di questi paesi le prevedano come legittime.

Il riferimento non è scontato, dal momento che i paesi del Medio Oriente, del Nord Africa e comunque di religione islamica hanno altra cultura, altro sfondo storico-sociale, con una forte ingerenza della religione anche negli Affari di Stato e nella politica.

Spesso, è proprio questa ingerenza tra religione e politica e questo identificarsi della religione con lo Stato che porta anche a delineare una forma di fondamentalismo islamico.

Pertanto, anche il concetto sulle Libertà fondamentali non è scontato che sia condiviso giuridicamente.

Con riferimento ai Paesi islamici, corre l'obbligo di evidenziare, in via preliminare e prima di ogni altra considerazione sul punto, che anche nell'ambito della disciplina dei diritti si subordina il loro esercizio al rispetto dei principi fondamentali dell'Islam. Così la previsione dell'eguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini è subordinata al rispetto degli "islamic criteria" (es art. 20 Cost. Iraniana), analoga è la previsione che concerne i diritti delle donne (es art. 21 Cost. Iraniana), la libertà di stampa (es. art. 24 Cost. Iraniana), la libertà di associazione (es art. 26 Cost. Iraniana), alla libertà di riunione (es art. 27 Cost. Iraniana), il diritto di scegliere il lavoro (es. art. 28 Cost. Iraniana), la libertà di espressione (es. art. 175 Cost. Iraniana)[2].

Con particolare riferimento alla libertà di riunione, l'art. 27 della Costituzione iraniana recita: "Le riunioni e i cortei, da chiunque organizzati, sono liberi, purché pacifici e disarmati, e purché non ledano i principi islamici".

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[1] Art. 17 Costituzione, G. T. BARBIERI, Commentario Costituzione, R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), UTET, 2006

[2]AA. VV., Rivista Diritto pubblico e comparato, 2011 -II, Giappichelli Editore, 2011, p. 314