MEDIARE O LITIGARE? QUESTO E' IL PROBLEMA

01.02.2022

Dott. Luca Mariani

Le soluzioni che evitano il giudizio meritano sempre grande apprezzamento perché eliminano l'alea del giudizio e riducono di gran lunga i tempi e i costi. Ma siamo davvero pronti a smettere di litigare e ad abbandonare le questioni di principio?

La riforma della mediazione, infatti, deve essere non solo normativa ma culturale.

Da un lato potremmo freddamente ragionare sul fatto che il diritto non è matematica e che l'alea del giudizio non può mai essere domata, come alcune decisioni estrose dimostrano, per non parlare del fatto che sarebbe un considerevole risparmio di spese.

Dall'altro lato non possiamo non considerare che viviamo in uno Stato in cui la questione di principio è all'ordine del giorno, dove si arriva in tribunale con i litigi più assurdi e dove ognuno pretende di avere ragione a puro discapito dell'altro, figurarsi a sedersi a un tavolo per cercare una soluzione di reciproca convenienza.

Tuttora i tribunali sono intasati da processi di ordinaria follia e negli anni sono aumentate le decisioni che non stanno né in cielo né in terra e che, invece di sedare un conflitto, ne alimentano le cause, tanto che oramai le controversie si procrastinano sempre più, passando di generazione in generazione.

Segno, questo, di come la riforma culturale sia ancora lontana.

Vicinissima, invece, la riforma normativa visto che il 24 dicembre 2021 è entrata in vigore la legge delega per la riforma della mediazione che ha come obiettivo la riduzione del carico processuale e dei relativi tempi.

Le linee guida della delega sono sostanzialmente 4:

  • Incentivare e sostenere la mediazione attraverso maggiori incentivi fiscali, l'esenzione dall'imposta di registro degli accordi conciliativi, il riconoscimento di un credito di imposta pari o comunque commisurato al compenso dell'avvocato nonché al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti poi estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione. Altro incentivo, poi, sarà dato dall'estensione del patrocinio a spese dello Stato anche per questa procedura.
  • Dare una risposta ai contrasti giurisprudenziali in materia di procedimento di mediazione, basti pensare a tutte le pronunce circa l'onere di avvio della procedura di mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'effettività dell'esperimento nei casi di mediazione delegata (recentissima la sentenza della Cass. Civ. II sez. del 14.12.2021 secondo cui ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità ciò che rileva è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione) nonché dare una risposta concreta in tema di sanzioni.
  • Estendere, ampliare il range di materie in cui la mediazione viene prevista come obbligatoria, ad esempio in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di sub fornitura.
  • Dare maggiore trasparenza all'intero procedimento attraverso una maggiore formazione degli addetti ai lavori.

Simpatica la data di entrata in vigore, la Vigilia di Natale...che sia di buon auspicio? D'altronde si sa, a Natale siamo tutti più buoni e magari passa anche la voglia di litigare!