LA MORTE DEL FIDEIUSSORE

01.02.2022

Avv. Deborah Di Carlo

Quando si parla di fideiussione si è nell'ambito delle garanzie del credito, ovvero strumenti volti a rafforzare il diritto del creditore e a garantirne il soddisfacimento anche nel caso di inadempimento del debitore.

Una distinzione fondamentale è quella tra garanzie reali (privilegio, pegno, ipoteca) e garanzie personali. In particolare, le garanzie reali consentono al creditore di porre un vincolo su uno o più beni del debitore, assicurandosi in tal modo una prelazione, opponibile anche a terzi, sul bene oggetto della garanzia, al fine di soddisfare il proprio credito e in caso di inadempimento, il creditore può agire per il recupero del proprio credito sul bene oggetto della garanzia reale, anche se il bene viene alienato ad altri soggetti (cd. diritto di sequela); la costituzione di una garanzia personale, invece, fornisce al creditore un ulteriore patrimonio, quello del terzo garante, sul quale rivalersi in ipotesi di inadempimento.

Nella categoria delle garanzie personali rientra proprio l'istituto della fideiussione.

Ai sensi dell'art. 1936 c.c. il fideiussore è "colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.". Tale accordo produce l'effetto di costituire un vincolo di solidarietà passiva tra garante e debitore nei confronti del creditore, il quale potrà rivolgersi indistintamente all'uno o all'altro, salvo diversa pattuizione delle parti: ai sensi dell'art. 1944, comma 2, c.c., infatti, le parti potranno definire il beneficio excussionis e consentire al creditore di rivolgersi al fideiussore solo dopo aver preventivamente ed infruttuosamente escusso il debitore.

Il creditore, quindi, potrà agire su tutti i beni del fideiussore che, ai sensi dell'art. 2740 c.c., "risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri". Si tratta, quindi, di un diritto su tutto il patrimonio del fideiussore e non di un diritto reale su beni determinati.

Quindi il fideiussore si obbliga personalmente verso il creditore garantendo l'adempimento dell'obbligazione altrui.

Cosa accade, però, in caso di decesso del fideiussore?

La morte del fideiussore non estingue l'obbligazione, quindi gli eredi effettivi subentrano al fideiussore stesso; difatti il vincolo si trasmette a coloro che accettano l'eredità e la ripartizione del debito avviene pro quota fra gli eredi. Gli eredi, però, hanno la facoltà di "liberarsi" dal suddetto vincolo. Alla morte del de cuius, infatti, i chiamati all'eredità hanno la facoltà di accettare o rinunciare all'intera eredità nei seguenti termini.

Il termine generale entro cui dichiarare l'accettazione o la rinuncia all'eredità è quello di 10 anni dall'apertura della successione; ma se gli eredi sono già in possesso dei beni ereditari (ad esempio se conviventi) avranno un termine di 3 mesi per effettuare l'inventario dei beni e di successivi 40 giorni per dichiarare se accettano o rinunciano all'eredità. Di conseguenza in caso di rinuncia all'eredità, gli eredi non subentreranno al de cuius nella garanzia da lui prestata.