FONDO PATRIMONIALE E GARANZIA FIDEIUSSORIA: QUID PRIOR?

01.07.2019

Avv. Ignazio Abrignani

Tribunale di Velletri, Seconda Sezione Civile, Giudice Unico Dott.ssa Pellettieri, sentenza del 6.12.2018 n. 2590

Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Abrignani.

LA MASSIMA

L'azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità la sola esistenza di un debito, non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione bancaria, gli atti dispositivi successivi alla nascita del rapporto bancario garantito sono soggetti alla predetta azione in base al solo requisito soggettivo della "scientia damni". 

Questo è quanto statuito dal Tribunale di Velletri con sentenza del 6.12.2018 n. 2590, con la quale è stata accolta la proposta azione revocatoria ordinaria dichiarando privo di effetti nei confronti della Banca l'atto di costituzione del fondo patrimoniale.

IL CASO

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Istituto di Credito citava in giudizio il debitore -garante al fine di sentir dichiarare l'inefficacia nei propri confronti, ex art. 2901 c.c., dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale con cui lo stesso aveva destinato ai bisogni della famiglia la totalità del proprio patrimonio immobiliare, al solo fine di menomare la garanzia patrimoniale riconosciuta ai creditori ai sensi dell'art. 2740 c.c., pregiudicando quindi la possibilità della Banca di veder soddisfatto il credito vantato nei confronti della stessa.

Introdotto il merito ed alla luce della natura prettamente documentale del giudizio, si è giunti alla sentenza in parola in assenza di ulteriore istruttoria.

IL COMMENTO

Con il provvedimento oggi in commento, il Tribunale di Velletri ha consolidato l'orientamento giurisprudenziale in ordine ai principi cardine delle azioni revocatorie ordinarie.

In primis ha ribadito che la scientia damni è da intendersi come generica consapevolezza del pregiudizio che l'atto dispositivo arreca alle ragioni del creditore, consapevolezza, questa, da evincersi dalla circostanza e proprio che l'atto dispositivo viene compiuto in epoca successiva al sorgere del credito (Cass. Civ. n. 13343/2015).

In secondo luogo, ha altresì ribadito che la costituzione del fondo patrimoniale rende i beni che vi confluiscono assoggettati al vincolo di destinazione ai bisogni del nucleo familiare, costituendo atto a titolo gratuito integrante il requisito oggettivo dell'eventus damni richiesto dall'art. 2901 c.c. in quanto rende più difficile la realizzazione del credito, da intendersi come pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.

Da ultimo, sulla base dei principi sin qui richiamati, il Giudice è pervenuto alla conclusione per cui gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla nascita del rapporto bancario garantito, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ex art. 2901 n. 1 prima parte cod. Civ. in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, c.d. "scientia damni" (Cass. n. 8680/2009), posto che l'acquisto della qualità di debitore del garante risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre fare riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Cass. n. 3676/2011).

In buona sostanza, due sono i presupposti necessari e sufficienti affinchè si possa, nel caso di costituzione di un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia (che è atto a titolo gratuito: tra le altre, Cass., 10 febbraio 2015, n. 2530), giungere ad una declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. e cioè il dato oggettivo consistente nel pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dall'atto di disposizione del debitore e l'elemento soggettivo della conoscenza da parte dello stesso debitore di detto pregiudizio provocato al creditore.