C.M.S. - ECCEZIONI ICTU OCULI INFONDATE SE IL CONTRATTO E' STATO ACCESO POST 2008 

01.08.2019

Avv. Ignazio Abrignani

Tribunale di Roma, Sezione Sedicesima (ex Terza) G.I. Dott.ssa Buonocore, ordinanze del 17.04.2018 e 11.05.2018


LA MASSIMA

E' da concedersi la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto laddove "a fronte della produzione degli estratti conto, idonea a fornire, in difetto di specifiche, circostanziate e documentate contestazioni, prova piena del credito, la parte opponente ha svolto contestazioni oltremodo generiche ed in parte fondate su argomentazioni e considerazioni di ordine generale ed astratto, formulate senza riguardo alle peculiarità della fattispecie concreta". Questo è quanto statuito dal Tribunale di Roma, in persona del Giudice Dott.ssa Buonocore, con due distinti provvedimenti, rispettivamente del 17/04/2018 e 11/05/2018.


IL CASO

Nel caso di specie il decreto ingiuntivo era stato ottenuto fornendo, a sostegno probatorio, il contratto di conto corrente contenente la specifica indicazione delle condizioni applicabili ai rapporti tra le parti e stipulato dopo l'emanazione del D.L. n. 158/2008 e l'entrata in vigore della Legge di conversione n. 2/2009. Tale ultima precisazione si rende necessaria atteso che parte opponente, si legge nell'ordinanza del Magistrato designato, "ha lungamente argomentato in ordine alla illegittimità degli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto, sebbene il contratto di conto corrente per cui è causa non contempli detta c.m.s. e, per quanto inferibile dagli allegati estratti conto e scalari, la stessa in concreto non sia stata applicata". 

Ed infatti parte avversa eccepiva in particolar modo l'illegittimità della pretesa della banca relativa alla commissione di massimo scoperto che, secondo una preanalisi allegata, sarebbe stata applicata al rapporto di conto corrente il quale, epperò, non prevedeva una siffatta clausola.

IL COMMENTO

Con i provvedimenti oggi in commento, il Tribunale di Roma ha consolidato l'orientamento in materia di commissioni di massimo scoperto confermando la legittimità delle Istruzioni della Banca Italia e la loro capacità di dare uniforme applicazione alla disciplina di cui all'art. 644 c.p.; affermando la legittimità della c.m.s. pattuita secondo i criteri della legge n. 2/2009 ed escludendo la rilevanza della c.m.s. "a fini usura", per il periodo anteriore al 31.12.2009.

Ed infatti, posto che le istruzioni in origine emanate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi medi escludevano esplicitamente le c.m.s. dalla base di calcolo del TEG, è stato lo stesso Legislatore, con l'art. 2 bis del D.L. n. 185/2008, a stabilire che le commissioni, comunque denominate, che prevedono la remunerazione a favore della banca dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi, sono rilevanti ai fini della determinazione del tasso effettivo globale medio solo a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (L. n. 2/2009). 

Alla luce della necessaria interpretazione autentica delle norme dell'unico ordinamento giuridico, del quale deve essere assicurata la coerenza, si deve affermare che fino all'applicazione delle nuove Istruzioni della Banca d'Italia, emanate nell'agosto 2009, nel calcolo del TEG non deve essere ricompresa la commissione di massimo scoperto (Trib. Lodi sent. n. 966 del 21.10.2015).

In definitiva, alla luce delle argomentazioni spiegate in atti nonché della documentazione prodotta è risultato possibile confermare la pretestuosità delle doglianze di controparte sicché correttamente il Giudice adito ben ha potuto ravvisare le ipotesi normative previste dalla legge per la concessione della provvisoria esecutività al decreto opposto.