RECUPERARE UN CREDITO DAL DEBITORE NULLATENENTE, LEGITTIMARIO PRETEMESSO CHE RESTA INERTE

01.06.2021

Dott.ssa Deborah Di Carlo

Nel caso in esame, la Sig.ra Mevia decideva mediante testamento ex art. 578 cc di destinare tutti i suoi beni solo alla figlia Sempronia, escludendo Caio, l'altro figlio, il quale diviene legittimario pretermesso.

Caio nel frattempo concludeva con Tizio la compravendita di un quadro a fronte del pagamento della somma di € 63,000.00. A seguito della disposizione testamentaria della madre, però, Caio diviene nullatenente e senza più alcuna disponibilità economica per rispettare il pagamento imposto dal contratto di compravendita nei confronti di Tizio suo creditore. A questo punto occorre chiarire alcuni punti per poter tutelare al meglio la posizione di Tizio

Un corretto inquadramento del caso in esame impone il chiarimento di due questioni. La prima, quale sia la posizione assunta da Caio, la seconda, quale siano le posizioni e le azioni esperibili da Tizio suo creditore. Nel momento in cui Mevia, madre di Caio, ha disposto mediante testamento ex art. 587 cc che tutti i suoi beni fossero destinati a Sempronia, sorella di Caio, quest'ultimo ha assunto la posizione di legittimario pretermesso; ovvero erede che ha diritto ad una quota di legittima anche nel caso in cui il testatore non l'abbia contemplato tra gli eredi. A questo punto occorre sottolineare che vi è stata una lesione in capo a Caio; egli, infatti, ha subito una lesione della quota di legittima. In particolare, il nostro ordinamento all'art. 457 co. 3 cc stabilisce che le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai suoi legittimari; si tratta, infatti, dell'enunciazione del principio dell'intangibilità della legittima. Per questo motivo il nostro ordinamento prevede due rimedi. Il primo è il divieto di porre pesi e condizioni sulla quota spettante ai legittimari e il secondo, di nostro interesse per il caso di specie, è l'azione di riduzione. Tale azione, disciplinata dall'art. 557 cc, è un rimedio previsto a favore dei legittimari in caso di attribuzioni lesive dei loro diritti ed è costituito al fine di ottenere una pronuncia da parte dell'autorità giudiziaria, recante riduzione, in tutto o in parte, dell'attribuzione fatta dal defunto sino alla misura necessaria alla reintegra del diritto del legittimario leso. Inoltre il diritto del legittimario di agire in riduzione assurge a diritto potestativo. Quindi da un lato l'azione di riduzione è un'azione personale contro il beneficiario dell'attribuzione lesiva (in questo caso l'azione sarà rivolta nei confronti di Sempronia), dall'altro è un'azione di restituzione contro il terzo avente causa.

L'azione di riduzione in senso stretto è un'azione di inefficacia che va ad incidere sulla disposizione lesiva dell'attribuzione originaria della quota di legittima, ma configurandosi come azione di restituzione ha anche uno scopo recuperatorio. Infatti mira alla restituzione in capo al legittimario agente del bene oggetto dell'atto reso inefficace. L'azione dell'art. 557 cc presuppone l'accertamento della lesione della quota di legittima; quindi occorre stabilire quale fosse la quota spettante a Caio, legittimario pretermesso. L'art. 556 cc prevede il procedimento necessario a calcolare la suddetta quota come articolato in 3 fasi. La prima fase prevede il calcolo del valore dei beni relictI (al momento dell'apertura della successione); nella seconda fase, alla massa dei beni di cui sopra si sottraggono i debiti contratti dal defunto; nella terza fase si compie una c.d. riunione fittizia e si aggiungono le donazioni fatte in vita dal de cuius. Sulla base dell'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.

A questo punto dell'analisi, dopo aver chiarito la posizione di Caio, quale legittimario pretermesso e l'azione che questi ha il diritto di proporre, occorre sottolineare che Caio non ha esercitato l'azione di riduzione, scegliendo liberamente di non far valere la propria posizione, restando così nullatenente a discapito delle garanzie spettanti a Tizio.

Qui si apre la seconda questione, esposta all'inizio, relativa alla posizione di Tizio creditore di Caio in virtù di un contratto di compravendita con il quale Tizio trasferisce a Caio la proprietà di un quadro a fronte del pagamento della somma di € 63,000.00.

L'art. 557 cc stabilisce quali siano i soggetti che possono esercitare l'azione di riduzione, ovvero i legittimari, i loro eredi e gli aventi causa. Quindi dal dato normativo sembra evincersi che Tizio possa considerarsi come avente causa, in quanto creditore di Caio, legittimario pretermesso. Occorre, a questo punto, bilanciare gli interessi coinvolti. Da un lato troviamo Caio che è libero di non avvalersi dell'azione di riduzione e pretendere la propria quota di legittima, restando inerte di fronte alla disposizione testamentaria; dall'altro lato vi è il diritto di credito di Tizio in virtù della compravendita stipulata con Caio, quindi il suo pieno interesse e diritto a veder soddisfatto il proprio credito.

Tizio, a questo punto, per trovare soddisfacimento alla propria posizione nonostante l'insufficienza delle sostanze di Caio, potrà esercitare, ai sensi dell'art. 2900 cc, l'azione surrogatoria. Infatti l'art. 2900 cc prevede che il creditore, al fine di assicurare soddisfacimento alle proprie ragioni, possa esercitare i diritti e le azioni spettanti al debitore nei confronti dei terzi, ove il debitore non li eserciti o li trascuri. Ciò è possibile purché azioni e diritti ineriscano un contenuto patrimoniale e siano esercitabili dal titolare ma non in modo esclusivo. Quindi affinché Tizio creditore possa surrogarsi a Caio legittimario pretermesso occorrono i seguenti requisiti: a) l'attore deve avere la qualità di creditore; b) occorre la prova del credito (l'esistenza del contratto di compravendita tra Tizio e Caio); c) l'esistenza di un diritto che il debitore vanta nei confronti di un terzo (Caio può vantare l'azione di riduzione nei confronti di Sempronia, sua sorella, unica beneficiaria del testamento); d) l'inerzia del titolare del diritto; e) l'eventus damni (l'inerzia di Caio ha implicato l'insoddisfazione del credito di Tizio). Del resto il diritto di Caio di esercitare o meno l'azione dell'art. 557 cc non è un diritto personalissimo, quindi rientrante nell'eccezione che esclude la possibilità del creditore di surrogarsi al proprio debitore.

In questo modo, alla luce delle condizioni di fatto e del ricorrere dei requisiti necessari, è possibile affermare che Tizio possa, ai sensi dell'art. 2900 cc, esercitare l'azione surrogatoria per far valere la propria pretesa creditoria e quindi surrogarsi a Caio nell'esercizio dell'azione di riduzione ex art 557 cc.

Del resto la Cassazione più recente (Sent. n. 16623/2019) conferma che l'esercizio dell'azione ex art. 2900 cc è ammissibile nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive dalla quota di legittima da parte dei creditori del legittimario totalmente pretermesso che sia rimasto del tutto inerte.

In conclusione, alla luce della disamina normativa e giurisprudenziale è possibile sostenere che Caio, in quanto legittimario pretermesso leso della propria quota di legittima dalla disposizione testamentaria di Mevia, ha pieno diritto di esercitare o meno l'azione di riduzione ex art. 557 cc. Inoltre dinanzi all'inerzia di Caio e all'interesse creditorio di Tizio, in virtù del contratto di compravendita, Tizio potrà esercitare l'azione di riduzione nei confronti di Sempronia, ai sensi degli artt. 557 cc, surrogandosi a Caio ai sensi dell'art. 2900 cc.