RESPONSABILITA' DA CONTATTO SOCIALE IN UN CONTRATTO ALBERGHIERO

01.05.2020

Dott.ssa Laura Venturetti

Cosa può accadere nel caso in cui una persona, con difficoltà deambulatorie, mentre si trova in una struttura termale, per svolgere una serie di trattamenti terapeutici, cade procurandosi delle lesioni?

In particolare, il soggetto usufruisce nel corso del tempo delle vasche termali dove viene aiutato dal personale presente nella struttura ma, un giorno dopo aver inutilmente atteso l'assistenza del personale, entrando in vasca autonomamente cade e si ferisce in maniera piuttosto evidente.

Il contratto stipulato tra le parti è un contratto alberghiero, il quale viene definito atipico e a carattere misto.

La causa del contratto è una fusione tra cause di diversi contratti nominati, quali per esempio: il contratto di locazione di unità abitativa, comodato per l'uso di alcuni beni a titolo gratuito, il contratto di deposito e per esempio il contratto di fornitura.

Secondo quanto previsto dall'ordinamento, le parti possono generalmente concludere contratti atipici a condizione che siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.

L'art. 1322 c.c. specifica che i contratti atipici rispondono ad alcuni schemi previsti dal legislatore.

Tali contratti vengono generalmente creati ad hoc dalle parti al fine di soddisfare esigenze specifiche o particolari tipologie di negoziazione.

Per analizzare la tipologia di responsabilità che soggiace ad un contratto alberghiero bisogna fare espresso richiamo all'art. 1173 c.c., quale norma che contiene le fonti atipiche ed innominate idonee a generare un rapporto obbligatorio, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento giuridico.

L'obbligazione infatti, può nascere da un contratto, da un fatto illecito o da ogni altro fatto o atto idoneo a produrla.

Le obbligazioni a loro volta si distinguono tra quelle di natura negoziale o non negoziale; il contatto sociale rientra in quest'ultima categoria.

Il contatto sociale è una figura di creazione giurisprudenziale che da adito ad un reciproco affidamento dei contraenti.

Il contatto sociale si concretizza in un rapporto obbligatorio connotato non da obblighi di prestazione, bensì da obblighi di protezione egualmente riconducibili, ad una responsabilità prossima a quella contrattuale, costituisce pertanto, a sua volta, la terza fonte delle obbligazioni così come citato all'art. 1173 c.c..

Il contatto sociale prevede un autonomo obbligo di condotta, determinato dal ruolo che un soggetto ricopre.

L'obbligo di condotta è un obbligo accessorio rispetto all'obbligazione principale.

Gli interessi che smuovono il contatto sociale sono estranei all'oggetto della prestazione contrattuale ma, diretti comunque a realizzare il programma negoziale accordato.

Tuttavia, in virtù del contatto sociale sorgono, in capo alle parti, gli obblighi di buona fede, di protezione e di informazione.

Tra le parti, in conseguenza all'affidamento che ciascuna ripone in vista del conseguimento di uno scopo, si generano obblighi di protezione che precedono e si aggiungono agli obblighi di prestazione scaturenti da un contratto.

Alla luce di quanto detto, è pacifico considerare il contatto sociale quale adempimento di un'obbligazione rientrante nell'alveo della responsabilità contrattuale.

La violazione costituisce un inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato a titolo di responsabilità contrattuale.

A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità si è espressa con la sentenza n. 24071/17.

Pertanto, il soggetto che si è procurato un danno fisico è legittimato a chiedere il risarcimento del danno.

Tra le parti in questo caso sorge un'obbligazione da contatto sociale.

Le obbligazioni della struttura concernono non solo la possibilità di usufruire di servizi offerti dalla stessa ma, anche la possibilità di affidarsi al personale, al fine di essere aiutati ad accedere alle vasche a causa di difficoltà deambulatorie.

Questi obblighi della struttura, nonostante il carattere secondario, fanno sorgere il capo alla stessa fatti idonei a produrre un'obbligazione.

L'obbligazione accessoria si affianca all'obbligazione principale ed entrambe trovano la loro fonte nella responsabilità contrattuale.

Il risarcimento del danno può essere chiesto in virtù dell'art. 1223 c.c.