SULLA COMPATIBILITA' DELLA RINNOVAZIONE DELL'ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE IN APPELLO NEL CASO IN CUI LA SENTENZA DI ASSOLUZIONE DI PRIMO GRADO SIA STATA PRONUNCIATA ALL'ESITO DEL GIUDIZIO ABBREVIATO

01.07.2020

Dott.ssa Eleonora Ardito

Con la sentenza nr. 124 del 23 maggio 2019 la Corte Costituzionale è intervenuta per dirimere il contrasto formatosi sulla compatibilità tra il dettato del comma 3-bis dell'art. 603, cod. proc. pen. (1) e il caso in cui l'appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa abbia ad oggetto una sentenza di primo grado pronunciata all'esito del giudizio abbreviato.

Prima di analizzare la sentenza de qua è tuttavia opportuno ricordare che la legittimità della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello a seguito di giudizio abbreviato è sempre stata questione controversa, fin dall'introduzione nel codice di rito dell'istituto di cui agli artt. 438 e ss. cod. proc. pen.

In effetti è la stessa natura del giudizio abbreviato a risultare, ictu oculi, difficilmente coniugabile con le ipotesi di cui all'art. 603, cod. proc. pen. in quanto caratteristica peculiare di tale rito è la natura "compromissoria" in punto di prova, che ha originato la storica denominazione del rito in esame come "patteggiamento sul rito", per distinguerlo dalla applicazione della pena su richiesta, individuata come "patteggiamento sulla pena (2)".

Orbene, la rinuncia totale o parziale dell'imputato che domandi di essere giudicato con il rito speciale in esame all'ingresso di materiale probatorio utile per la decisione, in virtù di una "contropartita", che consiste in una ben precisa strategia difensiva, unita alle classiche finalità premiali e deflattive proprie del giudizio semplificato, pone seri problemi di compatibilità concettuale con l'istituto della rinnovazione istruttoria nel giudizio d'appello.

Il 29 gennaio 1996 le Sezioni Unite intervennero per dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi all'epoca sul punto.

Due erano gli orientamenti contrapposti:

  • un primo indirizzo negava l'ammissibilità della rinnovazione istruttoria in appello a seguito di giudizio abbreviato sottolineando l'incompatibilità funzionale del rito, connotato da una vera e propria "rinuncia alla prova" la cui logica conseguenza era rappresentata dall'impossibilità, né in primo grado né in appello, di assunzione di nuove prove − nemmeno nel caso di assoluta necessità per il giudicante ai fini della decisione, poiché "non sarebbe possibile rinnovare ciò che non è stato (3)"− con l'istituto della rinnovazione dell'istruttoria;

  • un secondo indirizzo riteneva invece che l'imputato, accedendo al rito abbreviato, non rinunciasse alla prova bensì al dibattimento, nel senso che il dato letterale non esclude l'operatività della rinnovazione stante il richiamo operato dall'art. 443 c.p.p. all'art. 599 c.p.p. e non all'art. 127 c.p.p.

Il fine ultimo del processo che si svolge nelle forme del giudizio abbreviato deve, sempre e comunque, essere quello della ricerca di una possibile verità e non una «decisione correttamente presa in una contesa dialettica fra le parti (4)»

Le Sezioni Unite, nel dirimere tale contrasto, con la sentenza Clarke affermarono in primis chela rinuncia al diritto alla prova, insita nella richiesta di giudizio abbreviato ex art. 438 c.p.p., non produce preclusioni, ostacoli o impedimenti di sorta all'esercizio del potere di disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione secondo la previsione dell'art. 603 comma 3 cod. proc. pen., considerato come precipua manifestazione dei poteri del giudice in materia probatoria.

In secundis la Corte ritenne operante una rigida preclusione all'attivazione dei poteri di iniziativa delle parti in ordine all'assunzione di prove in grado di appello, non soltanto perché costituirebbe una contraddizione palese procedere al rinnovo di una fase, quella della istruttoria dibattimentale, che nel rito abbreviato è, per definizione, insussistente, ma anche e soprattutto per la precisa ragione che le parti hanno definitivamente consumato il loro diritto alla prova allorché hanno acconsentito l'adozione del giudizio abbreviato, soprattutto quando esso è allo stato degli atti; con la conseguenza che ad esse non resta che sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di secondo grado, il cui esercizio è regolato, per espresso dettato normativo, dal rigido criterio della "assoluta necessità".

Nel 2010 la Suprema Corte di cassazione è tornata nuovamente sul punto ribadendo che "deve ritenersi consentito che le parti possano sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria del giudice di secondo grado, ex art 507 c.p.p., e del tutto corretto che quest'ultimo possa procedere, ritenutane la necessità, a tale integrazione probatoria. In caso poi che si tratti di prova nuova o sopravvenuta dopo il giudizio di primo grado, il giudice dell'appello ne deve valutare la mera utilità (così Cass. pen. Sez. 3, n. 230 in data 09 novembre 2006, Rv. 235809, Casale), ovvero la possibilità della sua esclusione solo se superflua o irrilevante (così Cass. pen. Sez. 5, n. 552 in data 13 marzo 2003, Rv. 227022, Attanasi)»."

Nel quadro sopra delineato si inserisce la pronuncia nr. 124 del 23 maggio 2019 con la quale la Corte Costituzionale ha messo un punto fermo in tema di interpretazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., secondo cui, è bene ribadirlo, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice deve disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, e ciò anche nel caso in cui la sentenza di primo grado sia stata pronunciata all'esito del giudizio abbreviato.

Preliminarmente i Giudici della Consulta hanno analizzato il novus normativo introdotto con la Riforma Orlando - ossia il comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen. - sottolineando come il legislatore abbia dettato una disciplina speciale in materia di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, che deroga alle regole generali poste dai commi 1 e 3 dello stesso art. 603, cod. proc. pen. al dichiarato fine - come si legge nei lavori preparatori (Relazione introduttiva al disegno di legge n. 2798, presentato dal Ministero della Giustizia alla Camera dei Deputati il 23 dicembre 2014, p. 10) − di "armonizzare il ribaltamento della sentenza assolutoria in appello con le garanzie del giusto processo, secondo l'interpretazione ancora di recente offerta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza del 4 giugno 2013, Hanu c. Romania), circa la doverosità, in questo caso, di riapertura dell'istruttoria orale".

Ciò premesso la Corte ha rilevato che, a ben vedere, la disposizione censurata non chiarisce espressamente se l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale valga anche nel caso in cui il giudizio di primo grado, conclusosi con l'assoluzione dell'imputato, sia stato celebrato con le forme del rito abbreviato.

Sulla questione erano tuttavia già intervenute le Sezioni Unite fornendo risposta affermativa a tale quesito sostenendo che "l'interpolazione operata dal legislatore sul testo normativo dell'art. 603 cod. proc. pen. non contempla eccezioni di sorta, ma consente l'applicabilità della regola posta dal nuovo comma 3-bis ad ogni tipo di giudizio, ivi compresi i procedimenti svoltisi in primo grado con il rito abbreviato» (Sez. U, Sentenza n. 14800 del 21/12/2017 Ud. (dep. 03/04/2018 ) Rv. 272431).

Nel medesimo provvedimento si afferma che "La richiesta formulata dall'imputato ai sensi dell'art. 438, comma 1, cod. proc. pen. introduce un giudizio solo tendenzialmente impostato a prova "contratta" (ex artt. 438, comma 5, 441, comma 5, e 441-bis, comma 5, cod. proc. pen.), il cui svolgimento non preclude l'esercizio dei poteri officiosi assegnati al giudice d'appello dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203427) ed il cui scopo, nel caso venga pronunciata una sentenza di condanna che abbia ribaltato una sentenza assolutoria, rimane sempre e comunque quello del superamento di ogni ragionevole dubbio nella prospettiva dell'avvenuta costituzionalizzazione del principio del giusto processo (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, cit., in motivazione)."

La Corte Costituzionale, recependo tale impostazione, ha poi escluso la violazione del principio della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost., in quanto, come affermato in altre pronunce, detto principio "va contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali, sicché il suo sacrificio non è sindacabile, ove sia frutto di scelte non prive di una valida ratio giustificativa" (ex plurimis, sentenza n. 159 del 2014, ordinanze n. 332 e n. 318 del 2008). Da ciò deriva che al principio della ragionevole durata del processo "possono arrecare un vulnus solamente norme procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorretta da alcuna logica esigenza" (sentenza n. 23 del 2015; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 12 del 2016, n. 63 e n. 56 del 2009, n. 26 del 2007).

E la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale imposta dal novellato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., così come interpretato dal diritto vivente, determina sì una dilatazione dei tempi di trattazione del giudizio di appello, ma non può certo essere ritenuta sfornita di alcuna ratio giustificativa, poiché, anche nell'ambito di un giudizio che nasce come meramente "cartolare", come il rito abbreviato, la necessità di un contatto diretto del giudice con i testimoni è imposta dalla esigenza di far cadere l'«implicito dubbio ragionevole determinato dall'avvenuta adozione di decisioni contrastanti» (Cass., Sez. un., 14 aprile 2017, Patalano, n. 18620, in Mass. Uff., n. 269785); dubbio che secondo le Sezioni unite è possibile superare soltanto attraverso la «forza persuasiva superiore» della motivazione del giudice d'appello, fondata per l'appunto sull'ascolto diretto delle testimonianze decisive (Cass., Sez. un., 3 aprile 2018, Troise, n. 14800, in Mass. Uff., n. 272431).

Quanto alla questione inerente all'art. 111, comma 5, Cost., la Corte ha ritenuto che non sussista alcun contrasto tra la disposizione impugnata e tale articolo, il quale si limita a consentire che la prova possa in casi eccezionali formarsi al di fuori del contraddittorio, ma non prescrive affatto, come invece assume il giudice a quo, che - una volta che l'imputato abbia prestato il proprio consenso a essere giudicato allo stato degli atti - una tale modalità di giudizio debba necessariamente valere per ogni fase del processo, compresa quella di appello.
Quanto alla censura formulata con riferimento all'art. 117, comma. 1, Cost. in relazione all'art. 20 della direttiva 2012/29/UE la quale prescrive che il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo − la Corte Costituzionale ha ritenuto che fosse infondata.

Da un lato, infatti, tale prescrizione fa comunque salvi i diritti della difesa, dall'altro lato, essa riguarda la sola fase delle «indagini penali», corrispondenti alle nostre indagini preliminari, e non si estende dunque alla fase del processo.

Tutto ciò considerato con la sentenza n. 124 del 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 603, co. 3-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 1, co. 58, L. 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), sollevate - in riferimento agli artt. 111, co. 2 e 4 [rectius: 5], e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 20, Direttiva 2012/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI - dalla Corte d'appello di Trento, nella parte in cui tale disposizione, così come interpretata dal diritto vivente, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, obbliga il giudice a disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale anche in caso di giudizio di primo grado celebrato nelle forme del rito abbreviato, e pertanto definito in quella sede «allo stato degli atti» ai sensi degli artt. 438 e ss. c.p.p.

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1) Art. 606, comma 3-bis, cod. proc. pen. "Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale."

2) V. in proposito DALIA, I procedimenti alternativi al dibattimento, in Siracusano, Dalia, Tranchina, Galati, Manuale di diritto processuale penale, Milano, 1991, II, p. 197 il quale, in proposito, precisa: «[...]l'immagine è suggestiva, ma non rende certamente l'idea, sia perché pure l'accettazione del decreto di condanna è una forma di patteggiamento sulla pena, sia perché il giudizio abbreviato si sottrae alla logica del patteggiamento, dal momento che esso si propone come rito che solo l'imputato può scegliere[...]

3) Così testualmente PIGNATELLI, Sub art. 443 c.p.p., in Comm. nuovo c.p.p. Chiavario, Torino, 1990, IV, 792. In giurisprudenza, ex multis, Cass., Sez. I, 15 aprile 1996, Abategiovanni, in Arch. nuova proc. pen., 1996, 793; Id., Sez. I, 29 dicembre 1995, La Camera, ivi, 1996, 454; Id., Sez. IV, 23 maggio 1995, Vizzani, in Cass. pen., 1996, 1217; Id., Sez. I, 13 giugno 1994, Filosa, ivi, 1995, 2946; in dottrina v. anche LUPO, Il giudizio abbreviato, in Cass. pen., 1989, 1864; RAMAJOLI, Il giudizio abbreviato e la preclusione a disporre, in grado di appello, la rinnovazione del dibattimento, in Cass. pen., 1992, 3067.

4) Così Corte cost., n. 254 del 1992, in Giur. cost., 1992.