UNA GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA: IL DIFENSORE D'UFFICIO

01.07.2020

"Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado di procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari."

Art. 24 Costituzione italiana

"Cuique defensio tribuenda"

A tutti deve essere concesso il diritto di difendersi


Il fulcro di ogni sistema democratico è la garanzia del diritto di difesa dei cittadini. In particolare nel nostro ordinamento alla base del diritto di difesa v'è il principio di uguaglianza che permette di riconoscere a tutti i consociati la possibilità di ricorrere al sistema giudiziario in condizioni di parità ed essere poi giudicati da giudici imparziali. Il diritto di difesa è inviolabile e non soggetto a limitazioni o elisioni, neppure mediante procedimenti di revisione costituzionale. Il corollario di tale tutela è l'obbligo di assistenza da parte di un esercente la professione legale e, di conseguenza, la possibilità di poter partecipare effettivamente al processo.

Inizialmente lo Stato non riusciva a garantire la piena tutela del diritto in questione per i meno abbienti, sia a causa dell'elevato limite reddituale richiesto per accedervi, sia perché per gli avvocati era previsto come un ufficio obbligatorio ma onorifico. Successivamente con la l. 30 luglio 1990, n. 217 lo Stato si è fatto carico del costo economico e la svolta decisiva in merito si è avuta con il D.P.R. 115/2002. A livello comunitario, poi, giova ricordare che il diritto di difesa dei meno abbienti è sancito dall'art. 47 comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. E' importante sottolineare che la partecipazione al processo deve assicurare un giusto e corretto espletamento del contraddittorio e deve svolgersi in piena e completa parità di strumenti posti a disposizione delle parti coinvolte, sia nella fase di ammissione delle prove sia, più in generale, nello svolgimento dell'intero giudizio.

Nel processo penale, dove la presenza di un avvocato è obbligatoria, se il soggetto indagato o imputato non nomina un proprio difensore gli verrà assegnato un difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 97 c.p.

Questo avvocato è individuato e nominato dall'autorità giudiziaria o dall'autorità di polizia su base automatica, attingendo ad un apposito elenco nazionale a cui si avrà accesso a seguito di:

  • rilascio di attestazione di idoneità da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati di appartenenza al compimento di apposito corso di formazione professionale, organizzato dall'ordine oppure dall'unione delle camere penali italiane;

  • comprovato esercizio della professione in ambito penale per un determinato numero di anni (almeno cinque).

Sin dal primo atto notificato alla persona sottoposta alle indagini è presente, a pena di nullità, oltre alla nomina del difensore d'ufficio, l'avviso che egli ha la facoltà di nominare un proprio difensore di fiducia.

Una volta nominato, il difensore d'ufficio non può esimersi dall'obbligo di difendere il soggetto; egli infatti ha l'obbligo di prestare patrocinio e può richiedere una sostituzione eventualmente solo per giustificato motivo. Il professionista chiamato alla difesa d'ufficio dovrà svolgere la sua attività con coscienza e diligenza, garantendo al soggetto la qualità della sua prestazione professionale. Una volta ricevuto l'incarico, il difensore invia una comunicazione al proprio assistito, prospettandogli la possibilità di nominare eventualmente un difensore di fiducia ed indicandogli le modalità e le condizioni per poter usufruire del gratuito patrocinio. Per quanto concerne la retribuzione, l'avvocato d'ufficio ha diritto al proprio compenso da parte del cliente assistito, salvo il caso in cui ricorrano le condizioni per richiedere il gratuito patrocinio. A tal proposito occorre ricordare come i due istituti siano ben distinti, in quanto il gratuito patrocinio a spese dello Stato è un istituto che opera in tutti i settori, civile, penale e amministrativo e il cliente può fare istanza per accedervi ove ricorrano determinati requisiti reddituali, indicati nel D.P.R 115/2005 artt. dal 74 al 99; mentre il difensore d'ufficio assegnato dal tribunale sarà a spese del cliente. Il primo garantisce un pari accesso alla giustizia a tutti i cittadini sopperendo ad un'eventuale mancanza economica, mentre il secondo garantisce il diritto di difesa sopperendo alla mancanza di un difensore di fiducia.