AZIONE REVOCATORIA AVVERSO LA COSTITUZIONE DI UN FONDO PATRIMONIALE

01.12.2020

Dott.ssa Deborah Di Carlo

Tizio ha nei confronti di Caio un debito accertato e dichiarato mediante decreto ingiuntivo del Tribunale Alfa; successivamente all'assunzione di tale debito, nell'agosto del 2019 Tizio contrae matrimonio con Sempronia e costituisce in tale sede un fondo patrimoniale in cui fa confluire l'unico bene immobile di sua proprietà.

Quali tutele ha Caio per ottenere il soddisfacimento del proprio credito?

La risoluzione del caso di specie impone la preventiva analisi del fondo patrimoniale costituito da Tizio e Sempronia il giorno del loro matrimonio il 17 agosto 2019 (convenzione annotata a margine dell'atto di matrimonio e trascritta il 20 febbraio 2020). Nel fondo patrimoniale era stato destinato l'unico immobile di proprietà di Tizio, dopo che il 20 luglio 2019 il Tribunale di Alfa aveva emesso un decreto ingiuntivo avente ad oggetto crediti retributivi in favore di Caio.

La costituzione del fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 cc, avente lo scopo di fronteggiare i bisogni della famiglia, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito. Tale atto, infatti, non trova contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti, salvo che si dimostri l'esistenza di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione.

Ai sensi dell'art. 2647 cc la costituzione del fondo patrimoniale avente ad oggetto beni immobili come in questo caso deve essere trascritta. La trascrizione del vincolo resta, però, degradata a mera pubblicità-notizia, mentre l'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio ne condiziona l'opponibilità ai terzi. Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è a titolo gratuito e può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo dell'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901, co.1, cc; difatti con l'azione revocatoria viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione all'esercizio delle azioni esecutive che l'art. 170 cc circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia.

L'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale; essa ha la sola funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, ex art. 2740 cc, ove la sua consistenza si riduca, per uno o più atti dispositivi, così pregiudicando la realizzazione coattiva del diritto del creditore. In virtù di questa sua funzione l'azione revocatoria non travolge l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente determina l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'ha esperito; in tal modo il creditore potrà esercitare sul bene oggetto dell'atto, l'azione esecutiva per la realizzazione del credito. Le condizioni per l'esercizio di tale azione sono: a) esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore procedente e il debitore disponente; b) effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito dell'atto traslativo compiuto dal debitore; c) ricorrenza in capo al debitore della consapevolezza che l'atto di disposizione venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti al creditore (Cass, sez. III, n. 13172/2017). 

Nel caso in esame sembrano esservi tutti i requisiti richiesti, ovvero un credito di Caio nei confronti di Tizio, accertato e dichiarato dal decreto ingiuntivo, l'effettività del danno e la consapevolezza di ciò che si riscontrano nel fatto che l'immobile oggetto del fondo sia l'unico di proprietà di Tizio. Inoltre l'anteriorità dell'insorgenza del credito di Caio rispetto alla costituzione del fondo fa presagire il chiaro intento di Tizio di sottrarre il proprio unico immobile all'azione esecutiva di Caio. Quindi per l'esercizio di tale azione è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio all'interesse creditorio, non essendo richiesto l'animus nocendi; difatti nell'azione revocatoria ordinaria tale pregiudizio consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire garanzia patrimoniale e per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni è sufficiente che l'atto di disposizione abbia implicato una maggiore difficoltà od incertezza nell'esecuzione coattiva del credito.

In tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito, come nel caso in esame, successivamente all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della c.d. scientia damni, proprio la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio all'interesse creditorio, ovvero la previsione di un mero danno potenziale. Inoltre, come accennato in precedenza, la funzione cautelare e conservativa di tale mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale fa sì che l'azione non travolga l'atto di disposizione (in questo caso la costituzione del fondo patrimoniale), ma determini l'inefficacia solo nei confronti di Caio creditore.

Alla luce di quanto sopra è possibile concludere che Caio per tutelare il proprio credito potrà ricorrere all'azione revocatoria ordinaria (actio pauliana) ex art. 2901, co1 cc la cui funzione è ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore e venuta meno a seguito dell'atto di disposizione di Tizio (costituzione del fondo patrimoniale). Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, trattandosi della suddetta costituzione successiva all'assunzione e all'accertamento del debito, è sufficiente la mera consapevolezza di Tizio di recare pregiudizio a Caio (scientia damni), la cui prova potrà essere fornita anche tramite presunzioni, senza che rilevi l'intenzione di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis).

Inoltre nel giudizio che Caio potrà proporre per la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi (Tizio e Sempronia), sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore; questo accade nonostante Sempronia non sia proprietaria dei beni costituiti nel fondo stesso, ma beneficiaria dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia e, quindi, destinataria degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domanda (Cass, Sez. VI, n. 14079/2018).

Infine giova ricordare che il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria renderà il bene oggetto dell'atto dispositivo assoggettabile all'azione esecutiva, senza in alcun modo caducare, ad ogni altro effetto, l'avvenuta disposizione. Del resto la sentenza che accoglie la domanda di revocatoria ha natura costitutiva, sicché non è suscettibile di produrre effetto prima del passaggio in giudicato; tale natura permette di affermare che la sentenza modifichi "ex post" una situazione giuridica preesistente, privando di effetti atti che avevano già conseguito piena efficacia e determinando, secondo le SSUU (n. 30416/2018) la restituzione dei beni, oggetto di revoca, alla funzione di generale garanzia patrimoniale e alla soddisfazione del creditore.