COS'E' L'AMICUS CURIAE?

01.11.2021

Dott.ssa Flavia Lombardi

Il termine giuridico "Amicus curiae" letteralmente significa "amico della corte".

Con questa espressione ci si riferisce a chiunque, che non sia parte in causa, offra informazioni alla corte, su incarico della stessa o volontariamente, su un aspetto della legge o su altre parti del caso, per aiutare la corte a decidere.

Le informazioni possono essere contenute in una memoria legale oppure in forma di saggio su un argomento che riguarda il caso.

La decisione sull'ammissibilità dell'informazione è a discrezione della corte.

L'istituto dell'amicus curiae non è sconosciuto al nostro ordinamento ed alla nostra Corte costituzionale.

Inizialmente la giurisprudenza della Corte era tutta per il diniego, ossia per l'inammissibilità dell'intervento di terzi nei giudizi di legittimità costituzionale, sia esso in via incidentale che in via principale. Tuttavia, nel solco di questa giurisprudenza di senso contrario, si è aperta una breccia di svolta proprio di recente, a gennaio 2020 quando, con un comunicato dell'11 gennaio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2020, la stessa Corte ha annunciato che, tra le novità, è stata introdotta anche una modifica in materia di amicus curiae. E più dettagliatamente, il nuovo articolo 4-ter delle "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale" aprirà "ai cosiddetti amici curiae: soggetti istituzionali, associazioni di categoria, organizzazioni non governative", prevedendo che "qualsiasi formazione sociale senza scopo di lucro e qualunque soggetto istituzionale, se portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione in discussione, potranno presentare brevi opinioni scritte per offrire alla Corte elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso sottoposto al suo giudizio".

Il deposito di amicus curiae costituirà dunque un canale di partecipazione al processo distinto dall'intervento del terzo in senso stretto.

In particolare, tutte le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità oggetto di uno specifico giudizio possono, nel termine di venti giorni decorrenti dalla pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'ordinanza di rimessione delle singole questioni, presentare, per iscritto, alla Corte costituzionale, una loro opinione. Tale opinione:

  • non può superare la lunghezza di 25.000 caratteri, spazi inclusi,

  • è inviata per posta elettronica alla cancelleria della Corte costituzionale,

  • la cancelleria comunica l'avvenuta ricezione mediante posta elettronica.

Sono ammesse le opinioni che offrono elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, anche in ragione della relativa complessità. Espressa tale opinione, le formazioni sociali e i soggetti istituzionali:

  • non assumono, in ogni caso, qualità di parte nel giudizio costituzionale,

  • non possono ottenere copia degli atti,

  • non partecipano all'udienza.

Con questo provvedimento il nostro ordinamento segue la scia di quello francese ove il Conseil constitutionnel, nel proprio Regolamento interno, all'art. 6, comma 1, prevede che, per esigenze istruttorie, il Consiglio può decidere di effettuare un'audizione. Ora, se da un lato questo istituto è maggiormente usato nel contenzioso elettorale, non mancano esempi di audizioni nel controllo stesso di costituzionalità. Audizioni, queste, da distinguersi dunque dagli interventi volontari in senso tecnico, che la normativa francese evocata ammette esplicitamente (disciplinandoli nei commi 2 e 3 dell'articolo 4 del Regolamento interno): soltanto questi, infatti, potrebbero omologarsi ai terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato dalla norma o dalle norme (1).

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1) P. COSTANZO, Brevi osservazioni sull'amicus curiae davanti alla Corte costituzionale italiana, 4 marzo 2019, 2019 fasc. I in https://www.giurcost.org/studi/CostanzoAmiciCuriae.pdf