INFORMATICA FORENSE: DIRITTO DI AUTORE E PROLIFERAZIONE DI OPERE DELL'INGEGNO

01.02.2021

Andrea Errante

Siamo in un'era dove il mondo corre e, in questa continua lotta contro il tempo, internet riveste un'ottima "navicella spaziale" capace di collegare migliaia di persone connesse alla rete.

Il presente articolo pone al centro questo collegamento veloce, discutendo di come un'opera dell'ingegno, opportunamente definita e disciplinata nel Codice civile, possa trovare una propria proliferazione mediatica nell'era contemporanea.

Difatti, occorre andare a vedere più da vicino le forme di tutela legislativa per l'autore e come le nuove tecnologie possano rappresentare, se da un lato la forma più veloce di comunicazione tra un autore e il suo pubblico, dall'altro un rischio per dette forme di tutela.

In particolare, il Diritto d'Autore si scinde in due prerogative: il diritto morale e il diritto patrimoniale. Il primo citato sostanzialmente conferisce all'autore la paternità della sua opera ed entra in vigore dal momento in cui l'opera è creata: tale diritto è imprescrittibile, non ripudiabile ed intrasferibile. La seconda attribuzione si riferisce alla esclusiva facoltà di guadagno per l'autore sulla sua opera. In Italia, la tutela del diritto patrimoniale è affidata alla SIAE.

D'altra parte, c'è da considerare l'aspetto legato ai nuovi sistemi e tecnologie: nel digitale, la distinzione tra originale e fotocopia è perduta e può considerarsi di fatto un tutt'uno. È possibile quindi, data una traccia musicale, un libro in file di testo o qualsiasi altra opera dell'ingegno rappresentata in formato digitale, realizzarne centinaia di migliaia di copie attraverso l'automazione garantendo integrità e quindi equivalenza. Difatti, nel "collegamento veloce" sopracitato, diviene complicato assicurare, per motivi di natura tecnica, il rispetto delle leggi.

Tale caratteristica è sfruttata nell'ambito dei mass media da alcuni passivi pirati informatici per trarne un illecito profitto, il quale sostanzialmente consiste nell'utilizzo del prodotto annesso al mancato addebito per l'acquisto. La legge è comunque più severa, in termini di sanzioni, per il pirata attivo, il quale si occupa della divulgazione di tale contenuto. Una aggravante è se quest'ultima è effettuata a scopi di lucro.

Occorre dunque andare ad individuare soluzioni che consentano di andare incontro agli autori vittime di perdita di guadagno a causa dei problemi fin qui esposti. Di fatti, con la legge 93/2002 rubricata "Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro. (GU Serie Generale n.38 del 15-02-1992)" si istituisce un importo di compenso erogato dalla SIAE ai creatori di opere secondo opportuni criteri. Tale compenso spetta pagarlo a coloro i quali distribuiscono, ai fini di introito economico, supporti tecnologici idonei alla suddetta possibilità di copia privata (quali ad esempio hard disk, computer, smartphone, chiavette, etc..). È immediato che a causa di ciò si avrà un effetto sul costo finale del dispositivo e quindi l'importo di compenso verrà trasferito a carico dell'acquirente. Si noti che, nel caso in cui l'acquirente sia un professionista che acquisti tali supporti digitali, esso può depositare un'istanza direttamente alla SIAE per richiedere la propria esenzione dal pagamento "del compenso".

In generale quindi se da una parte internet, a causa della pirateria, può rappresentare una perdita di guadagni, dall'altra c'è da sottolineare quanto la legge tenga a tutelare gli artisti, l'impatto socioeconomico che ne deriva e quanto l'altra faccia della medaglia conferisca a internet la caratteristica di un mezzo eccezionale per la propaganda degli artisti e la lecita trasmissione delle loro opere.