ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE: IPOTESI DI RESISTENZA

01.05.2020

Dott.ssa Deborah Di Carlo

Cosa accade se Tizio e Caio vantano reciprocamente un credito l'uno nei confronti dell'altro, Caio ottiene un decreto ingiuntivo per il proprio e Tizio si oppone eccependo in compensazione il suo credito che viene accertato con sentenza non ancora passata in giudicato? Caio può resistere all'avversa eccezione?

È necessario innanzitutto l'inquadramento normativo dell'istituto della compensazione, di cui agli artt. 1241, 1242 e 1243 c.c., con particolare riferimento alla natura giuridica della stessa. In particolare occorre stabilire se l'eccezione di compensazione, avanzata da Tizio che ritiene il proprio credito omogeneo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 1243 cc, sia ammissibile e quindi possa determinare l'estinzione dei due debiti dal giorno della loro coesistenza e per le quantità corrispondenti.
La compensazione è l'elisione per la parte concorrente dei crediti reciproci sussistenti tra due soggetti, ove l'uno sia creditore e debitore dell'altro nell'ambito di diversi rapporti pendenti contemporaneamente. Si tratta di uno dei modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento, la cui ratio è l'estinzione satisfattoria reciproca. L'estinzione opera dal momento in cui i rapporti vengono a coesistere, ai sensi dell'art. 1242 c.c. Il dettato normativo, di cui all'art. 1243 c.c., della non rilevabilità d'ufficio della compensazione, si basa sull'esigenza di economicità dei rapporti la cui convenienza è valutabile solo dalle parti.
Fermo quanto finora osservato, occorre sottolineare che il requisito della reciprocità dei crediti non sia sufficiente a produrre l'estinzione per compensazione; occorrono, infatti, ulteriori requisiti quali l'omogeneità, la liquidità e l'esigibilità dei crediti.
Nell'ipotesi in cui concorrano i suddetti requisiti la compensazione si definisce legale. L'omogeneità inerisce crediti reciproci aventi ad oggetto la consegna di cose fungibili dello stesso genere, mentre l'esigibilità attiene alla legittimazione a pretendere l'adempimento da parte del creditore, infine per credito liquido deve intendersi quello determinato nell'ammontare in base al titolo. In assenza del requisito della liquidità, ma in presenza di un credito che sia di facile e pronta liquidazione, il giudice dichiara la compensazione giudiziale per la parte del debito riconosciuta esistente e la condanna per il credito liquido potrà essere sospesa fino all'accertamento della successiva liquidazione del credito dedotto in compensazione.
Una volta accertata la presenza dei requisiti richiesti, occorre sottolineare che la liquidità attiene all'oggetto della prestazione ed include il requisito della certezza che inerisce all'esistenza dell'obbligazione, quindi al titolo costitutivo del credito. Da ciò deriva che la contestazione del titolo non riguarda di per sé la contestazione sull'ammontare del credito, determinato dal titolo, ma la controversia sul titolo rende temporanee e non definitive la liquidità e l'esigibilità. Quindi il requisito della liquidità del credito viene meno quando questo sia incerto nel suo ammontare, ma anche quando ne sia contestata l'esistenza. Tale ragionamento ci porta ad affermare che, affinché operi la compensazione legale, è necessario che il titolo fondante il credito sia incontrovertibile.
Nel caso di specie la compensazione legale non può operare in quanto il credito addotto in compensazione si fonda su una sentenza non ancora passata in giudicato, facendo così venir meno la contestuale presenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Occorre a questo punto chiedersi se, invece, la compensazione giudiziale possa fondarsi o meno su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un giudizio separato e il cui accertamento non sia ancora divenuto definitivo. Fino al 2013, secondo orientamenti giurisprudenziali precedenti, il fatto che l'accertamento di un credito risultasse sub iudice non impediva al suo titolare di opporlo in compensazione al credito fatto valere dal suo debitore in un diverso giudizio. In tal caso, se i giudizi pendevano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, ne veniva disposta la riunione e il giudice poteva procedere nei modi indicati nell'art. 1243, II co., c.c. . Se, invece, pendevano dinanzi ad uffici diversi, il loro coordinamento avveniva con la pronuncia, sul credito principale, di una condanna con riserva all'esito della decisione sul credito eccepito in compensazione e quindi contestuale rimessione della causa nel ruolo per decidere in merito alla sussistenza delle condizioni necessarie alla compensazione, seguita dalla sospensione del giudizio, ai sensi degli artt. 295 e 337, II co., c.p.c., fino alla definizione del giudizio di accertamento del controcredito. Ad oggi, superati i precedenti orientamenti, alla luce della pronuncia n. 23225/2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è possibile affermare che in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, poiché quest'ultima presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere; compensazione che non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esisto di un separato giudizio in corso e prima ancora che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale ed è al contempo preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata dagli artt. 295 e 337, II co., c.p.c., considerando la prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c. L'orientamento della Suprema Corte è stato di recente ripreso e confermato dalla Sez III, nella Sent. n. 4313/2019.A questo punto, alla luce del fatto che la compensazione non possa fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo, ma che la stessa operi quando il credito opposto in compensazione sia certo ma non liquido, ovvero non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, ma la cui liquidazione sia facile, il giudice non può pronunciare la compensazione né legale, né giudiziale sulla base dell'eccezione sollevata da Tizio inerente l'esistenza di un suo controcredito vantato nei confronti di Caio ma il cui titolo fondante, ovvero la sentenza, non sia incontrovertibile, poiché non ancora passata in giudicato.