I FONDI PENSIONE EUROPEI

02.11.2022

Avv. Filomena Masi

La riforma del sistema previdenziale italiano si inserisce in un ampio processo di rinnovamento dei sistemi pensionistici che sta interessando tutti i Paesi della Comunità europea.
I fondi pensione in ambito comunitario si connotano per tre aspetti fondamentali, che fungono da minimo comun denominatore:
• sul piano architettonico, vi è la tendenza a costruire normativamente i singoli sistemi previdenziali complessivamente intesi secondo il modello figurativo dei "tre pilastri";
• dal punto di vista socio-economico, la crisi finanziaria dei sistemi previdenziali di base;
• sul piano legislativo, l'insieme di regole frammentarie che riguardano la materia dei trattamenti pensionistici aziendali.
Si tratta di caratteristiche che si rinvengono approssimativamente in tutti i Paesi dell'Unione Europea, le quali tuttavia rendono ragione delle rilevanti difficoltà storicamente incontrate in sede comunitaria al fine di costruire un nucleo di disciplina comune nel settore dei fondi pensione.
Proprio al fine di arginare tali disfunzioni, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato, in data 14 giugno 2019, il regolamento che disciplina una nuova soluzione di risparmio pensionistico paneuropeo: i Pan-European Personal Pensions, c.d. PEPP, acronico inglese che sta per "Prodotti Pensionistici Individuali Paneuropei".
Essi erano stati proposti dalla Commissione europea nel giugno del 2017, al fine di aumentare le possibilità di risparmio ai fini pensionistici e stimolare la creazione di un mercato paneuropeo. La proposta prevedeva che tali strumenti fossero muniti di passaporto unico per la distribuzione nei vari Stati dell'Unione, oltre che complementare rispetto ad altre soluzioni pensionistiche.
Il 25 luglio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento UE 2019/1238, ai sensi del quale per prodotto pensionistico individuale paneuropeo si intende un prodotto pensionistico individuale di risparmio a lungo termine, offerto da un'impresa finanziaria ammissibile nell'ambito di un contratto PEPP e sottoscritto da un risparmiatore in PEPP o da un'associazione indipendente di risparmiatori in PEPP a nome dei suoi membri a fini pensionistici, senza alcuna possibilità di rimborso o con possibilità strettamente limitate, registrato in conformità del presente Regolamento.
Attraverso questi strumenti di pensione integrativa, il legislatore comunitario si è posto l'obiettivo di creare un mercato unico delle forme pensionistiche di tipo individuale, al fine di favorire una maggiore facilità di spostamento dei lavoratori nel territorio dell'Unione europea.
In altre parole, si tratta di prodotti pensionistici volontari che offrono ai consumatori una nuova opzione paneuropea di risparmio per la pensione, garantendo la standardizzazione delle caratteristiche principali del prodotto, quali requisiti di trasparenza, norme di investimento, trasferimento e portabilità.
I c.d. PEPP sono complementari ai piani pensionistici esistenti, a prescindere che si tratti di pensioni statali, professionali o personali e non si sostituiranno ad essi. Difatti, questa nuova tipologia di prodotto pensionistico è stata progettata al fine di offrire ai risparmiatori una vasta
gamma di scelta nell'accumulo dedicato alla pensione, fornendo più prodotti competitivi.
IL Regolamento UE 2019/1238, difatti, prevede espressamente che "il presente regolamento consente la creazione di un prodotto pensionistico individuale che avrà un carattere pensionistico a lungo termine e terrà conto dei fattori ambientali, sociali e di governance (fattori ESG) di cui ai principi per l'investimento responsabile sostenuti dalle Nazioni Unite, per quanto possibile, sarà semplice, sicuro, a prezzi ragionevoli, trasparente, favorevole ai consumatori e portabile a livello di Unione e integrerà i sistemi esistenti negli Stati membri".