FURTO DELL'OROLOGIO: CHI PAGA?

01.01.2022

Avv. Deborah Di Carlo

Sempronio consegna al gioielliere Mevio un prezioso orologio di famiglia per una riparazione. Per i 2 anni successivi Sempronio non riceve alcun aggiornamento e così si reca presso la gioielleria di Mevio e apprende che l'orologio è stato rubato mesi prima durante un furto e che Mevio avevo sporto denuncia, ma successivamente era stata disposta l'archiviazione.

Sempronio vuole individuare il responsabile per la mancata restituzione.

Per la risoluzione del caso occorre innanzitutto inserire la questione all'interno del contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c. ove una persona si obbliga ad eseguire l'opera commissionata con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione e di conseguenza ha l'obbligo di custodia del bene. Quindi nel caso di specie tra Sempronio e Mevio vi è un contratto d'opera in cui l'obbligo principale di Mevio è riparare l'orologio e quello accessorio è di custodirlo.

Qui entra quindi in gioco il contratto di deposito disciplinato dall'art. 1766 c.c., un contratto reale ad effetti obbligatori, ove una parte riceve dall'altra un bene con l'obbligo di custodirlo e restituirlo in natura; in particolare occorre fare riferimento all'art 1780 c.c. "Perdita non imputabile della detenzione della cosa", ove ai sensi del co.1 il depositario è liberato dall'obbligazione di restituire la cosa, se la detenzione di questa gli è tolta in conseguenza di un fatto a lui non imputabile.

In particolare nel caso in cui l'obbligo di custodia sia accessorio e strumentale all'adempimento della prestazione relativa ad un altro contratto, come ad esempio un contratto d'opera, l'omessa immediata denunzia da parte del depositario della perdita della detenzione del bene, ancorché per fatto a lui non imputabile, espone il depositario stesso all'obbligo di risarcimento del danno. (Cass. n.1246 del 2018).

Nel caso in esame difatti il gioielliere Mevio ha l'obbligo accessorio e strumentale di custodire l'orologio affidatogli da Sempronio per la riparazione; inoltre se avesse comunicato immediatamente a Sempronio ciò che era accaduto, sarebbe stato esente da responsabilità per fatto del terzo. Invece in questo caso egli è totalmente responsabile per non aver avvisato Sempronio

Di conseguenza il committente Sempronio può agire nei confronti del gioielliere Mevio, prestatore d'opera e custode, per ottenere un risarcimento danni per la perdita dell'orologio.