I ROBOT NELL'ERA DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE: SEMPLICI MACCHINE O LAVORATORI 2.0?

01.09.2019

Avv. Federica Longo

Da oltre 300 anni i robot sono entrati a far parte della vita quotidiana del mondo occidentale.

Si ricorda, infatti, che il 1700 fu il secolo d'oro degli automi, creati inizialmente sotto forma di manichini con sembianze umane che disegnavano, scrivevano o suonavano, quali strumenti di intrattenimento nelle corti reali europee, nelle case dei nobili o durante esibizioni pubbliche.

Con l'avvento della Seconda Rivoluzione Industriale (1781), furono introdotte le prime macchine e i primi telai da tessitura a vapore e si ebbe una forte emigrazione di soggetti dalle campagne alle fabbriche. La sempre maggior richiesta di macchinari di questo tipo diede un grosso impulso allo sviluppo della meccanica e della robotica: i robot e gli automi divennero sempre più raffinati e potenti e, soprattutto, più facili da realizzare.

Il '900 fu poi il periodo più importante per lo sviluppo della robotica moderna: il primo robot industriale entrò in funzione nel 1954, mentre, a partire dagli anni '80, furono progettati e realizzati i primi robot in grado di parlare ed interagire con gli umani, dotati di un sistema di riconoscimento facciale.

Da questo momento in poi, i robot divennero sempre più "macchine pensanti", in grado di coordinarsi con gli esseri umani e di svolgere compiti di assistenza e di controllo. Difatti, i robot non si limitano ad eseguire funzioni operative, ma agiscono autonomamente, adottando comportamenti "complessi" indotti dagli algoritmi di controllo imposti dai progettisti.

Pertanto, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale ha consentito alle macchine di svolgere funzioni che, a prima vista, sembrerebbero essere di pertinenza esclusiva dell'intelligenza umana.

Ciò ha indotto più parti a riflettere sull'apporto concreto che i robot conferiscono ormai ai vari cicli della produzione, andando a sostituire - peraltro con un'elevata incidenza sul rapporto costi/benefici - il lavoro manuale del prestatore di lavoro subordinato.

Peraltro, la Commissione Europea si è soffermata a riflettere sulla necessità di una norma che attribuisca ai robot uno specifico status giuridico, che sia in grado di trasformare queste macchine in vere e proprie "persone", anche se "elettroniche", che andrebbero ad affiancarsi ai concetti di "persona fisica" e "giuridica".

Secondo alcuni autori, il "robot persona" deve avere il suo posto nella società e nell'ordinamento giuridico: poiché il diritto può concedere la personalità giuridica a qualsiasi ente astratto o concreto (come avviene per le associazioni e per le società), allo stesso modo, attribuendo la personalità legale ai robot, anch'essi potrebbero divenire titolari di un'identità.

Ma se così fosse, potrebbe configurarsi la possibilità che tali persone elettroniche vengano a ricoprire il ruolo di parti di un rapporto di lavoro?

A prima vista, considerando il fatto che i robot si sono impadroniti piano piano del lavoro umano presentato come ripetitivo, standardizzato e non qualificante, la risposta a questo interrogativo potrebbe essere positiva.

Tuttavia, al fine di esaminare compiutamente la questione, occorre prendere le mosse dal dettato dell'art. 2094 c.c. - in tema di definizione del prestatore di lavoro subordinato - il quale prevede che tale soggetto si identifica in colui che, dietro retribuzione, si obbliga a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Da questa norma la dottrina e la giurisprudenza hanno enucleato gli elementi caratteristici della subordinazione. Difatti, proprio lo svolgimento dell'attività lavorativa sotto la direzione del datore di lavoro, costituisce l'elemento che identifica la subordinazione con l'eterodirezione della prestazione lavorativa. In tal senso, si parla di subordinazione tecnico-funzionale, in quanto il lavoratore è sottoposto alle direttive impartite dal datore cui spetta di determinare le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Tuttavia, si può parlare di eterodirezione del datore di lavoro nei confronti di una macchina?

A ben vedere, il datore di lavoro non potrebbe propriamente impartire direttive nei confronti di un robot, il quale svolge le proprie funzioni sulla base degli algoritmi programmati dal produttore prima del suo ingresso in azienda; egli non potrebbe neanche corrispondere una retribuzione nei confronti del robot, ma la spendita di denaro riguarderebbe soltanto interventi di manutenzione o di sostituzione dei macchinari più obsoleti. Né potrebbe essere comminata una sanzione disciplinare nel caso di comportamento della macchina non ispirato ai doveri discendenti dal rapporto di lavoro.

Nello specifico, si pone il quesito riguardante il soggetto responsabile dei danni causati dal robot nello svolgimento delle mansioni lavorative per le quali è stato programmato.

A tal riguardo, a voler configurare colui che se ne avvale nel ciclo produttivo alla stregua di un datore di lavoro, verrebbe da chiedersi se lo stesso possa essere chiamato al risarcimento del danno in virtù di quel potere di vigilanza e controllo che incombe proprio sul datore di lavoro in merito alla verifica della corretta esecuzione dell'attività lavorativa.

O, piuttosto, ci si chiede se la responsabilità non debba più propriamente porsi in capo al produttore o costruttore. Difatti, gli algoritmi dei robot sono sviluppati dai programmatori i quali, se non accuratamente verificati, possono risultare fallati ed essere causa degli incidenti delle macchine.

A parere di chi scrive, tali problematiche aperte, che fino a poco tempo fa potevano ritenersi confinate nell'ambito "fantascientifico", arriveranno ben presto all'attenzione del nostro legislatore, dal quale auspichiamo un intervento legislativo che sia in grado di far luce su tali nuove frontiere del diritto del lavoro, ancora troppo in ombra.