LA CONTESTAZIONE DELL'ATTO DISPOSITIVO DI UN BENE IN COMUNIONE LEGALE

01.03.2022

Avv. Deborah Di Carlo

Mevio coniugato in regime di comunione legale con Sempronia, stipula con Tizio, e in favore di questo, un contratto preliminare di vendita di un terreno che ricade nella comunione legale con la moglie Sempronia. L'atto viene intestato come promessa di vendita e i due coniugi figurano come venditori. Nell'atto i coniugi promettono di vendere a Tizio un terreno e vengono definiti gli elementi relativi ad oggetto e somma.

Il contratto, però, viene sottoscritto solo Tizio e Mevio.

Tre anni dopo Tizio sollecita Mevio alla conclusione del contratto definitivo, ma a questo punto Mevio risponde negativamente affermando che Tizio deve considerare quella promessa di vendita come viziata poiché priva del consenso di Sempronia . Tizio insiste affermando che, se Sempronia avesse voluto contestare l'assenza di consenso, avrebbe avuto a disposizione solo un anno, facendo riferimento all'art. 184 c.c. e al termine decadenziale di un anno.

Per contestare la posizione di Tizio, occorre innanzitutto considerare che siamo nella disciplina del contratto preliminare quindi fare riferimento all'art. 1351 c.c.; in particolare trattasi di un contratto preliminare in cui è prevista la promessa di vendita di un terreno in favore di un terzo, ma un terreno che ricade nella comunione legale tra coniugi.

Per la comunione legale occorre, invece, fare riferimento agli artt.180 e 184 c.c..

Nella comunione legale i coniugi solo solidalmente titolari di diritti aventi ad oggetto beni che ricadono in comunione. In particolare se uno dei coniugi compie, senza il necessario consenso dell'altro, atti dispositivi di beni mobili o immobili compresi nella comunione, questi sono annullabili entro un anno dalla conoscenza o dalla trascrizione. Difatti lo stesso Tizio affermava che Sempronia avesse a disposizione solo un anno per contestare l'atto viziato.

Nel regime di comunione legale, la mancata partecipazione di un coniuge a un atto dispositivo di beni della comunione ex art. 177 c.c. (nella specie un preliminare di vendita immobiliare) non esclude che anch'egli risenta dei correlativi effetti, ove non abbia tempestivamente esercitato entro un anno l'azione di annullamento di cui all'art. 184 c.c..

Tuttavia il termine decadenziale citato non trova applicazione nell'ipotesi in cui il coniuge pretermesso partecipi direttamente, quale parte venditrice (rectius promissaria venditrice nel caso si specie), alla stipula del contratto di vendita.

Infatti la giurisprudenza di legittimità ha affermato il seguente principio: "la mancata sottoscrizione dell'atto da parte del coniuge pretermesso impedisce il corretto formarsi della volontà contrattuale, non trovando applicazione i rimedi previsti dall'art. 184 c.c." (Cass.n.8525/2018)

Nel caso in esame si è nell'ipotesi in cui i due coniugi, oltre ad avere un regime di comunione legale, figurano entrambi come venditori nell'atto stesso.

Di conseguenza il coniuge che non ha sottoscritto il contratto preliminare potrà agire per l'annullamento dello stesso entro l'ordinario termine di decadenza di 5 anni dalla stipula dell'atto.

Quindi a differenza di quanto affermato da Tizio, Sempronia avrà ancora a disposizione due anni per contestare ed esercitare l'azione di annullamento dell'atto dispositivo in cui risulta tra i venditori ma che è carente della sua necessaria firma.