LA CONTROVERSA QUESTIONE DEL BACIO. IL BACIO PUO' ESSERE CONSIDERATO COME UN ATTO DI VIOLENZA SESSUALE?

09.08.2019

Dott.ssa Giulia Rizzo

Senza dubbio, nella vita di tutti i giorni alcune condotte che apparentemente sembrerebbero essere innocenti o comunque lecite, tali da non arrecare alcun tipo di pregiudizio, risultano poi invece essere, in considerazione dei contesti e delle modalità in cui tali condotte vengono poste in essere, penalmente rilevanti in quanto lesive di un bene giuridicamente protetto dall'ordinamento.

Un esempio di questo tipo è il bacio. 

Quest'ultimo, definito come atto lecito per sua natura, consiste tipicamente nel contatto tra le labbra di una persona e quelle di un'altra, seppur il contatto possa avvenire anche verso una qualsiasi altra parte del corpo. Giova, però, evidenziare che il bacio, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo in cui viene a manifestarsi, nonché, in relazione alle modalità con le quali viene dato, può assumere connotazioni e manifestazioni diverse, tali da qualificarlo come atto penalmente rilevante in quanto lesivo della libertà sessuale, ovvero della libertà di autodeterminarsi in ordine alla propria sfera sessuale ed agli atti che la compongono.

Ebbene, alla luce di quanto appena detto, ci si è chiesti se il bacio possa essere considerato come un atto di violenza sessuale o meno rientrando, quindi, nella fattispecie di cui all'art. 609 bis c.p (1).

La risposta al quesito appena posto non può prescindere da una preventiva disamina della nozione di atto sessuale.

Sul punto vi è, da parte della dottrina, un costante imbarazzo interpretativo (2) basato, da un lato, su una concezione prettamente "anatomico-culturale", per cui affinché vi sia natura sessuale dell'atto occorre comunque che si realizzi il toccamento di particolari zone del corpo umano. Più precisamente, l'atto sessuale non è solo quello circoscritto al toccamento delle zone genitali-anali, ma è anche quello che ricomprende tutte le altre parti del corpo che la scienza medica, psicologica ed antropologica, individuano come "zone erogene", ovvero zone che possono determinare un'eccitazione di tipo sessuale. Queste zone possono compendiarsi nel viso, nel collo, nel seno, nel cuoio capelluto, nelle orecchie, nella nuca, nell'ombelico e, limitatamente a certe ipotesi, nella bocca (3).

Contrariamente a tale orientamento interpretativo invece, vi è chi sostiene che sia più adeguata una prospettiva ermeneutica diversa, tesa a prendere in considerazione anche il "contesto-relazionale" in cui il contatto fisico si realizza e, dunque, la complessa dinamica intersoggettiva che si sviluppa nell'ambito delle situazioni connotate da fattori coartanti (4).

Quanto alla giurisprudenza, essa nel corso degli anni ha mostrato di aderire ad entrambi gli orientamenti. Infatti, a riprova di quanto detto, qui di seguito verranno riportate due pronunce giurisprudenziali, espressione dei due diversi orientamenti summenzionati.

L'indirizzo "anatomico-culturale" è stato, ad esempio, seguito da una pronuncia di legittimità in cui si legge « [...] anche sfiorare con le labbra il viso altrui è atto sessuale» (5).

Il principio di diritto espresso nella pronuncia in esame è coerente con l'orientamento secondo il quale nella nozione di atti sessuali, di cui all'art. 609 bis c.p., debbono farsi rientrare non solo quegli atti limitati alle zone genitali-anali ma anche quelli che riguardano le c.d. zone erogene. Dunque, tra gli atti idonei ad integrare il delitto di cui all'art. 609 bis c.p. vanno ricompresi anche quegli atti - palpamenti, sfregamenti, baci - insidiosi e rapidi, purché ovviamente riguardino zone erogene su persona che non ha espresso il proprio consenso. Secondo tale impostazione, dunque, anche un bacio è idoneo a compromettere la libertà di autodeterminazione sessuale dell'individuo, nonché ad invadere la sua sfera intima.

In altra occasione, invece, la Corte di Cassazione, ha aderito all'orientamento "contestuale-relazionale", attribuendo rilevanza decisiva al significato "sociale" dell'atto, nonché al contesto in cui l'azione si svolge. Secondo tale orientamento, infatti, il bacio non ha una portata intrinsecamente sessuale, tale da invadere la sfera intima di chi lo riceve. E' dunque opportuno valutare complessivamente la condotta, il contesto in cui l'azione si svolge, ed i rapporti tra le persone coinvolte.

Fatta questa premessa, la Suprema Corte ha, dunque, escluso che il fugace e semplice bacio sulla guancia possa essere considerato come un atto sessuale, in base al significato sociale che al gesto può essere attribuito. La Corte precisa: «devono essere valutate le circostanze del caso concreto (presenza di altre persone, luogo appartato o tentativo di raggiungere la bocca della vittima) che possono connotare il bacio come atto sessuale». Per tali ragioni, secondo i giudici di legittimità nel caso in cui la condotta consista nel baciare sulla guancia la vittima l'atto in questione non può essere qualificato come espressione della violenza sessuale, bensì come un' ipotesi di violenza privata (6).

Alla luce di quanto fin qui esposto sembra evidente che, allo stato attuale, non vi sia un orientamento giurisprudenziale consolidato in merito alla rilevanza penale, sotto il profilo della violenza sessuale, del bacio. Ad ogni modo, se è vero che non può gravare sulla giurisprudenza il delicato compito di farsi carico delle incertezze legislative, è altrettanto vero che non è semplice, per il legislatore, intervenire prevedendo a priori tutti i possibili casi di "bacio" che possono verificarsi nella prassi (7). 

Per tali ragioni, alla domanda se il bacio possa essere considerato come un atto di violenza sessuale nessuna risposta sembrerebbe oggi soddisfacente. Sarebbe dunque auspicabile una maggiore chiarezza e specificità sul punto al fine di limitare la discrezionalità del giudice, atteso che la stessa discrezionalità può, il più delle volte, costituire un forte pregiudizio soprattutto con riguardo ai beni giuridici in gioco.

_________________

1) L'art. 609 bis c.p., introdotto con L. n. 66/1996, così dispone: «Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni [...]».

2) Il problema sorge in merito alla generica locuzione di "atto sessuale". Nonostante gli sforzi interpretativi di dottrina e giurisprudenza, comunque, la nozione di atto sessuale non pare aver raggiunto un approdo soddisfacente, ed ancora molte sono le zone d'ombra e le situazioni ambigue. Sul punto, infatti, sono stati insinuati dubbi di legittimità costituzionale con riguardo sia al principio di legalità che a quello di determinatezza.

3) Sostenuto, tra gli altri, da A. Cadoppi, La violenza sessuale alla ricerca della tassatività perduta, in Diritto penale e processo, 11, 2016, pag. 1473 ss.

4) G. Fiandaca, Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale, cit., pag. 356.

5) Cass. pen., Sez.III, sent. n. 549/2005 in www.smartlex24.ilsole24ore.com, v. anche Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 44480/2012 per cui: « [...] integra, infatti, il delitto di violenza sessuale anche il mero sfioramento con le labbra del viso altrui per dare un bacio, posto che tra gli atti suscettibili di concretizzare il reato de quo possono essere ricompresi anche quelli insidiosi e rapidi, riguardanti zone erogene su persona non consenziente».

6) Cass. pen., Sez. III, sent. n. 18679/2016 commento a sentenza di G. Minicucci, Il bacio sulla guancia: tra violenza sessuale e violenza privata, in Parola alla difesa, 2016 per cui il bacio sulla guancia non assume quindi rilevanza ai sensi dell'art. 609 bis c.p., non interferendo in alcun modo con l'intimità della vittima e con la sua libertà di autodeterminazione sessuale, e trovando in ogni caso applicazione l'art. 610 c.p. in ragione di quel minimum di violenza comunque presente nell'atto.

7) Sul punto si v. A. Cadoppi, La violenza sessuale alla ricerca della tassatività perduta, cit., pag. 1479-