MEDIAZIONE FAMILIARE: QUESTA SCONOSCIUTA

01.09.2022

Avv. Deborah Di Carlo

Troppo spesso soprattutto sul finire di un rapporto, sia esso un matrimonio o un'unione civile, si dimentica quanto importante sia trovare un punto di incontro, invece che arrogarsi sulle proprie posizioni pretendendo la ragione ad ogni costo. Ci si trova ad affrontare molteplici situazioni e molto spesso non si riesce a proseguire una convivenza divenuta insostenibile e realmente intollerabile. Per tali ragioni si può ricorrere alla mediazione familiare

Evoluzione normativa

Diversi sono stati gli interventi legislativi che, pur non facendo espresso riferimento alla mediazione familiare, promuovevano la conciliazione e l'intervento dei servizi sociali in tal senso.

-In un primo momento si sente parlare di mediazione nell'ambito giudiziario minorile con il D.P.R. 448/1988 in cui è prevista la facoltà per il giudice di impartire al minore, sottoposto alla messa alla prova, "prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa".

-Successivamente la L. n. 154/2001, contenente "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari", ha introdotto il titolo IX bis, libro I del codice civile ed il capo V bis , titolo II, libro IV del codice di procedura civile inerenti la disciplina degli ordini di protezione contro gli abusi familiari. In particolare, l'art 342 ter c.c. prevede che "il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un Centro di Mediazione Familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati".

-Nel 2006 la L. n. 54 "Separazione genitori e affidamento condiviso dei figli" prevede che "il giudice qualora ne ravvisi l'opportunità, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337 ter c.c. per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli". In particolare tale disposizione è applicabile anche ai casi di divorzio e di invalidità matrimoniale, ove si verifichi quindi una disgregazione della coppia genitoriale.

-L'art. 1 co. 25 della l. n. 76/2016 prevede l'applicazione della l. n. 162/2014 in materia di negoziazione assistita anche all'ambito della mediazione familiare, nella parte in cui è previsto che nell'accordo raggiunto in negoziazione occorre dare atto di aver informato le parti della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare.

-Attualmente la mediazione familiare rientra nell'ambito applicativo della Legge n.4/2013 contenente disposizioni in materia di professioni non organizzate in Ordini e Collegi.

Definizione e fasi

Si tratta di un percorso volto alla migliore definizione possibile delle relazioni familiari in conflitto ed in procinto di separazione o divorzio. I soggetti possono rivolgersi al mediatore familiare che, terzo e neutrale, gestisce il conflitto e li coadiuva nel raggiungimento di un programma di separazione che sia rispettoso dei bisogni di ogni membro del nucleo familiare, al fine di risolvere ogni conflittualità. La mediazione familiare si basa sui principi della partecipazione volontaria, della riservatezza e dell'imparzialità.

In particolare, la Direttiva Europea Mediazione 2008 (2008/52/EC del 21 maggio 2008) nell'art. 13 ribadisce che la mediazione è un procedimento volontario gestito e organizzato dalle parti in base alle proprie esigenze. La riservatezza è garantita dal segreto professionale a cui è vincolato il professionista (psicologo o avvocato) che gestisce il percorso dei coniugi e si pone come neutro ed imparziale dinanzi alle diverse conflittualità affliggenti il caso concreto. In particolare il legale che ha assunto la funzione di mediatore familiare non potrà poi rappresentare le parti nel successivo giudizio.

La durata del percorso è di circa 8-10 incontri e in tale periodo è sospesa ogni azione legale.

Il percorso si articola in diverse fasi

1. la pre-mediazione: i soggetti espongono al mediatore le diverse problematiche e le cause che hanno portato all'attuale situazione e il mediatore illustra la mediazione e valuta se sia esperibile nel caso concreto;

2. la stipula del contratto di mediazione: il mediatore ottiene il consenso dei soggetti a procedere alla mediazione rispettandone obiettivi e regole;

3. la negoziazione: il mediatore evidenzia i problemi alla base del conflitto ed elabora soluzioni da condividere con i soggetti nel rispetto delle esigenze del nucleo familiare e del singolo componente;

4. gli accordi: una volta trovate delle soluzioni condivise dai soggetti, il mediatore provvede a compilare il verbale che andrà poi consegnato all'avvocato di fiducia della coppia e che provvederà a sua volta a depositarlo presso il Tribunale competente al fine dell'omologazione, così da divenire vincolante a tutti gli effetti.

Opportunità

Scegliere di procedere con la mediazione familiare coadiuva i coniugi nel raggiungimento di accordi rispettosi delle diverse esigenze ed interessi propri e soprattutto della prole, riducendo la conflittualità insita in simili situazioni. Inoltre permette alle parti di stabilire accordi che siano maggiormente durevoli nel tempo in quanto frutto di un confronto immediato, diretto e senza intermediari.

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C.Chiarolanza, P.Re, Il riconoscimento del mediatore familiare, Aracne, 2020

L.Parkinson, La mediazione familiare. Modelli e strategie operative, Erickson, 2013

A.Cagnazzo, La mediazione familiare, Utet giuridica, 2012