PRIMO FOCUS SUL FINE-VITA: EUTANASIA E SUICIDIO ASSISTITO

01.07.2020

Dott.ssa Deborah Di Carlo

"Spesso nel giudicare una cosa ci lasciamo trascinare più dall'opinione che non dalla vera sostanza della cosa stessa."
LUCIO ANNEO SENECA

Le questioni etiche coinvolgono molti aspetti della nostra vita e, in quanto giuristi, siamo chiamati a conoscerne la legislazione a prescindere dal nostro credo e dalla nostra personale opinione in merito. L'intento di questi contributi è fornire una panoramica sulle questioni etiche maggiormente discusse e spesso ancora in fase di regolamentazione da parte del nostro ordinamento.

In questo primo contributo faremo un breve focus sulla tematica del "fine-vita", in particolare sull'eutanasia e sul suicidio assistito

Fonti sulle quali si basa il quadro giuridico italiano sul fine vita (1):

  • Costituzione italiana: articoli 2, 13 e 32

  • Legge n. 833 del 23 Dicembre 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale

  • Legge n. 180 del 13 Maggio 1978 "Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori"

  • Codice penale: articolo 579 (Omicidio del consenziente); art. 5802 (Istigazione o aiuto al suicidio)

  • Legge del 9 Gennaio 2004 n. 6 che ha introdotto nel Codice Civile l'istituto dell'amministrazione di sostegno con l'obiettivo di tutelare i soggetti con limitata capacità di compiere le funzioni della vita quotidiana

  • Legge n. 38 del 15 Marzo del 2010, disposizioni per garantire l'accesso del malato alle cure palliative e alla terapia del dolore

  • Codice di deontologia medica: art. 20 "relazione di cura; articolo 35 "consenso e dissenso informato"; art. 38 "Autonomia del cittadino e direttive anticipate"; articolo 33 "Informazione e comunicazione con la persona assistita"; art. 53 "Rifiuto consapevole di alimentarsi"

  • Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento"

Il termine eutanasia, derivante dal greco eu tanatos, letteralmente "buona morte", indica l'intervento medico volto ad abbreviare l'agonia di un paziente malato terminale. L'eutanasia consiste nella somministrazione diretta del farmaco letale ad un paziente che ne faccia richiesta. Ve ne sono tre tipi: eutanasia passiva, quando il medico si astiene dal praticare cure che tengano ancora in vita il paziente terminale, eutanasia attiva, quando il medico pone fine alla vita del paziente, eutanasia attiva volontaria, quando il medico agisce su richiesta del paziente.

In particolare l'eutanasia attiva non è codificata nel nostro ordinamento codicistico motivo per cui è assimilata all'omicidio volontario, di cui all'art. 575 c.p., e pur riuscendo a dimostrare la volontà del paziente sarebbe comunque prevista la pena contemplata dall'art. 579 c.p., ovvero una reclusione da sei a dodici anni. Per quanto inerisce l'eutanasia passiva, pur essendo anch'essa proibita, è più sfuggente ad eventuali denunce poiché è difficile dimostrare la colpevolezza del medico.

L'eutanasia, inoltre, va tenuta distinta dal suicidio assistito il quale indica l'atto autonomo di porre termine alla propria vita in presenza e con i mezzi forniti dal medico. Il suicidio assistito è considerato un reato e punito ai sensi dell'art. 580 c.p. Va ricordato, però, che il tribunale di Milano, nel novembre del 2017 ha stabilito che non si può ostacolare la volontà del soggetto che si rechi all'estero per ottenere il suicidio assistito.

In Italia con la L n. 219/2017 è stata disciplinata la possibilità per il malato di rifiutare o sospendere qualsiasi terapia, comprese quelle salvavita. Conseguenza diretta del rifiuto o sospensione di tali terapie è la morte che, a seconda dello specifico trattamento, può non essere sempre rapida; per questo il medico può aiutare il paziente mediante la sedazione palliativa profonda continua. Attraverso le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) ogni soggetto maggiorenne e capace di intendere e volere può lasciare proprie indicazioni relative ai trattamenti sanitari da subire o meno in futuro. Nelle proprie DAT, il c.d. testamento biologico, la persona può indicare anche un fiduciario che rappresenterà in disponente nei rapporti con il medico assicurando il rispetto delle volontà indicate.

Un punto di svolta in merito è segnato dal caso di Dj Fabio che nel novembre 2019 ha trovato la sua conclusione. Un caso iniziato nel febbraio 2017 quando Fabio Antoniani, conosciuto come Dj Fabio, rimasto tetraplegico a seguito di un incidente stradale, decide di recarsi in Svizzera per ricorrere al suicidio assistito; con lui è presente Marco Cappato, esponente dell'associazione "Luca Coscioni" che una volta rientrato in Italia si autodenuncia. Da quel momento ha inizio il processo dinanzi alla Procura di Milano, obbligata ad accusarlo di aiuto al suicidio.

La Corte Costituzionale, nell'ambito del giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. instaurato dalla Corte d'Assise di Milano nel c.d. "Caso Cappato", all'esito dell'udienza del 25 settembre 2019, ha ritenuto «non punibile, a determinate condizioni, chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli». Successivamente, il 22 novembre 2019, con la sentenza n. 242, Presidente Lattanzi, Relatore Modugno, la Corte ha dichiarato l'Illegittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. «nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) - ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione -, agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente». Tale pronuncia storica sancisce la liceità dell'aiuto al suicidio in tutti i casi che presentino caratteristiche simili a quello del Dj Fabio.

In attesa di un intervento da parte del legislatore, la Consulta ha, inoltre, subordinato la non punibilità al rispetto delle condizioni e modalità indicate dalla normativa sul consenso informato, le cure palliative e la sedazione profonda. Occorre, poi, verificare il rispetto delle condizioni da parte della struttura operante, a seguito del parere del comitato etico territorialmente competente. Il chiaro intento di tali dettami è quello di evitare e ridurre i rischi di abuso nei confronti di persone vulnerabili.

Una pronuncia, quella della Corte Costituzionale, che sancisce uno dei cambiamenti più pregnanti all'interno del nostro ordinamento.

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1) https://www.biodiritto.org/Dossier/Casi-e-materiali-sul-fine-vita-in-Italia

2) Dichiarato incostituzionale dalla Sent. Corte Cost. n. 242/2019