GUIDA PRATICA ALL'AFFIDAMENTO CONDIVISO ED ESCLUSIVO DEI MINORI

01.07.2019

Avv. Federica Longo

Nei procedimenti di separazione e di divorzio il giudice deve valutare in via prioritaria la possibilità di affidare i figli congiuntamente ad entrambi i genitori.

Nel momento in cui due coniugi decidono di porre fine al vincolo matrimoniale, in un primo momento attraverso la separazione e, in seguito, mediante il divorzio, una domanda sorge sempre spontanea: a chi dei due genitori verrà affidata la prole?

A tale domanda l'ordinamento italiano risponde attraverso la regola dell'affidamento condiviso.

La legge [1], infatti, ha affermato il principio della "bigenitorialità", cioè della parità dei genitori nell'affidamento, nella cura e nel mantenimento dei figli dopo la separazione, cui corrisponde il diritto dei figli di mantenere rapporti continuativi con ciascuno dei genitori, nonché con i nonni ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.

L'affidamento condiviso comporta, dunque, l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, i quali devono collaborare e prendere congiuntamente tutte le decisioni sulla vita dei figli minori.

Nello specifico, i genitori dovranno provvedere, insieme, alle scelte ordinarie, straordinarie e di maggiore interesse per i minori (come quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività sportive e di relazione), tenendo conto in ogni caso delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Anche se l'affidamento è condiviso, i figli vengono generalmente collocati presso uno dei genitori (al quale viene anche assegnata la casa familiare), mentre l'altro genitore conserva il diritto di frequentare la prole, stabilendo un calendario di visite e dei tempi di permanenza dei minori presso di sé.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere al giudice l'affidamento esclusivo dei minori ad uno di loro. In questi casi, il giudice provvederà ad individuare il genitore maggiormente in grado di far fronte alle esigenze quotidiane di cura e di educazione del bambino, assicurandogli la continuità dei rapporti con i parenti.

Ciò non significa che l'altro genitore verrà completamente estromesso dalla vita del minore: egli, infatti, dovrà sempre prendere con il genitore affidatario le decisioni di maggiore interesse, vigilando sulla istruzione ed educazione della prole.

La legge non prevede dei casi specifici in presenza dei quali il giudice deve disporre l'affidamento esclusivo ad un solo genitore. Tuttavia, nella prassi, sono motivi di affido esclusivo:

  • l'incapacità di un genitore di prendersi cura e di educare i figli (ad esempio, quando un genitore conduca una vita pericolosa);
  • la sussistenza di un oggettivo pregiudizio per il minore derivante dall'applicazione della regola dell'affido condiviso;
  • la particolare aggressività di un genitore;
  • il fatto del genitore che non contribuisca al mantenimento dei figli e non partecipi alla loro vita quotidiana e alle scelte che li riguardano;
  • il categorico rifiuto del bambino di avere rapporti con uno dei genitori, il quale verrà ascoltato dal giudice in udienza.

Importante è che il genitore che chiede al giudice l'affido esclusivo fornisca delle prove concrete dei motivi secondo i quali l'altro genitore non sarebbe in grado di prendersi cura dei figli in quanto, se il giudice dovesse ritenere la domanda infondata, potrà condannare il genitore ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno.

[1] Legge 8 febbraio 2006, n. 54