TELELAVORO, SMART WORKINGE E LAVORO AGILE: QUID IURIS?

01.03.2023

Avv. Filomena Masi

Con la pandemia e i vari lockdown si è sempre più sentito parlare di smartworking, d'altronde quali erano le alternative?

Nonostante molte aziende ci avessero provato, a far andare i lavoratori in presenza, sulla base del principio "se non ti vedo non lavori", alla fine anche le più rigide hanno dovuto cedere il passo al diritto alla salute.

Altra doverosa premessa a questa breve dissertazione è l'attenzione sulla parola smartworking.

In un mondo dove l'inglesismo impazza e, soprattutto nel gergo aziendale, siamo oramai abituati a sentirci dire: fissiamo una call, ti sharo lo schermo del computer… et similia, sentiamo parlare sempre e solo di smartworkng, come se fosse un contenitore unico.

Ma in realtà non è così!

Ed infatti, è appena il caso di evidenziare che la legge 81 del 22 maggio 2017 contenente le "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" disciplina al capo II il c.d. lavoro agile.

Orbene, il lavoro agile è uno strumento e non una tipologia contrattuale. Finora, infatti, la nostra normativa non aveva regolamentato lo smart working, mentre il telelavoro è regolamentato per legge solo nelle pubbliche amministrazioni. Ma da qualche anno sia il telelavoro sia lo smart working si sono diffusi nel settore privato in diverse grandi aziende sulla base di accordi collettivi.

La principale differenza tra la modalità di svolgimento della prestazione del lavoratore agile e quella del telelavoro sta nel fatto che nel telelavoro l'attività viene regolarmente svolta al di fuori dei locali dell'azienda.

Inoltre, corre sempre l'obbligo di evidenziare che l'espressione lavoro agile non è proprio la traduzione di smartworking, le due attività sono solo in parte equivalenti.

Nel caso di "lavoro agile" si sottolinea un'indipendenza attiva, ma parziale, legata ai tempi di vita e di lavoro, nel caso di "smart working" si esprime invece un lavoro più caratterizzato dalle competenze della persona .

La summenzionata legge del 2017 mira ad assicurare una totale parificazione del trattamento normativo, retributivo e previdenziale nonché dal punto di vista della tutela in materia di sicurezza, del lavoratore "agile", rispetto a quello di chi svolge le stesse mansioni all'interno dei locali dell'azienda.

L'art. 18 della L. 81/2017 definisce il lavoro agile quale "modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro."

Il lavoro agile consiste, quindi, in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità:

  • la prestazione viene eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, ed entro i soli limiti di durata massima dell'orari di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
  • l'attività lavorativa può essere svolta tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici;
  • quando il lavoratore svolge la prestazione fuori dai locali aziendali non è necessario che utilizzi una postazione fissa. Se il datore di lavoro assegna al lavoratore strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa, è responsabile della loro sicurezza e buon funzionamento.

Sulla disciplina dell'orario di lavoro, la Confindustria ha espresso alcune riserve, ritenendo che la regolamentazione precisa rischia di tradursi in un ostacolo alla concreta applicazione del lavoro agile. Dal lato del lavoratore, infatti, gran parte dei vantaggi derivanti dalla prestazione del lavoro in modalità "agile" consiste nell'opportunità di gestire autonomamente il proprio lavoro, anche sotto il profilo dell'orario. D'altro lato, il datore di lavoro è materialmente impossibilitato, allorquando la prestazione si svolga fuori dai locali aziendali, a verificare puntualmente il rispetto dell'orario di lavoro contrattuale. Per questo motivo, si ritiene necessario che la giornata di lavoro resa in lavoro agile si equipari ad una giornata di "orario normale" di lavoro (così come definito dall'art. 3 del D. Lgs. n. 66/2003).

La legge 81/2017 prevede inoltre che per individuare le modalità di svolgimento del lavoro agile sia necessario la stipula di un accordo per iscritto, a pena di nullità.

In buona sostanza, con il lavoro agile non ci sono vincoli, né a livello di orario né a livello di spazio. L'organizzazione avviene per fasi, cicli e obiettivi ed è stabilita con un accordo tra dipendente e datore di lavoro.

Il termine inglese "smart" si riferisce all'obiettivo: migliorare produttività del lavoratore grazie alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Ovviamente è necessario avere a disposizione i mezzi che permettano di svolgere l'attività lavorativa in luoghi diversi dalla sede ordinaria.

Tale requisito è comune anche alla pratica del telelavoro, anch'essa possibile solamente con strumenti che permettono di lavorare da remoto quali pc, tablet, smartphone ecc.

Nel caso del telelavoro, il lavoratore ha una postazione fissa che però si trova in un luogo diverso da quello dell'azienda.

La seconda pratica è caratterizzata, quindi, da una maggiore rigidità che si traduce non solo sul piano spaziale, ma anche su quello temporale.

Gli orari sono più rigidi e, di norma, rispecchiano quelli stabiliti per il personale che svolge le stesse mansioni all'interno dell'azienda.

Anche in questo caso è necessario un accordo scritto delle parti, lavoratore e datore di lavoro.

Mentre il Telelavoro si definisce semplicemente come una prestazione lavorativa svolta al di fuori del contesto aziendale, lo Smart Working fa riferimento a una filosofia manageriale che introduce una nuova concezione del tempo e dello spazio di lavoro, che può eventualmente includere il lavoro da remoto.

Fare Smart Working significa poter:

  • scegliere con autonomia e responsabilità gli orari di lavoro;
  • utilizzare con flessibilità i diversi strumenti in base alle esigenze;

scegliere i luoghi di lavoro all'esterno della sede aziendale o all'interno dell'ufficio in base - all'attività lavorativa da svolgere.

Inoltre, lavorare a distanza può significare non solo lavorare dalla propria abitazione, ma anche da luoghi come hub aziendali, spazi di coworking, biblioteche e altri spazi pubblici o privati in linea con le esigenze e le preferenze dello smart worker.

Occhio, quindi, ai contratti. Spesso, infatti, vengono stipulati contratti che prevedono, come modalità, il lavoro agile, per poi richiedere, nella quotidianità lavorativa, orari rigidi, metodi di controllo delle presenze ecc.

E' sempre una questione di diritti: se li conosci, li richiedi; e se li vuoi, li ottieni!